Per trovare un lavoro in Italia è possibile seguire diverse strade: ci si può rivolgere al Servizio Pubblico per l’Impiego, utilizzare le Agenzie per il Lavoro private o mettersi in proprio e cercare lavoro su internet. Se si decide per il Servizio Pubblico, bisogna munirsi di SPID (identità digitale) e dichiarare la propria disponibilità ad usufruire dei servizi pubblici disponibili (orientamento, ricerca attiva del lavoro, orientamento specialistico e avviamento al lavoro per categorie di lavoratori con disabilità) registrandosi sul portale https://www.anpal.gov.it/ e scegliendo il Centro per l’Impiego più vicino al proprio domicilio. Sul portale Anpal, inoltre, sono pubblicate le offerte di lavoro disponibili su tutto il territorio nazionale, nonché notizie e documentazione sul mondo del lavoro e delle professioni. Per candidarsi alle offerte di lavoro occorre inserire il proprio CV.
Presso ogni CPI è attivo il servizio EURES che offre informazioni sulle offerte di lavoro nello Spazio Economico Europeo, orientamento e consulenza sulle condizioni di vita e lavoro nei diversi Paesi Europei.
Se si desidera trovare lavoro autonomamente il modo migliore è instaurare un contatto diretto con le aziende, inviando il cv tramite il sito web aziendale. Questo vale sia per chi desidera trovare lavoro senza avere esperienza sia per chi vorrebbe cambiare occupazione. Le medie e grandi aziende infatti, quando cercano personale, consultano prima di tutto i propri database dove sono raccolti i curricula di coloro che si sono candidati online. I cv inviati dai potenziali candidati vengono conservati dalle società e consultati periodicamente dai responsabili delle risorse umane, che selezionano i profili più adatti alle offerte di lavoro attive sia in Italia che all’estero.
Sono disponibili, diversi strumenti che agevolano la ricerca di aziende cui inviare una candidatura spontanea, quali, a titolo esemplificativo, Pagine Gialle, Guida Monaci, Kompass, i siti web delle Camere di Commercio oltre alle pagine social, prima fra tutte LinkedIn.
Bollettini e riviste specifiche, numerosi giornali (quotidiani, settimanali) sono, inoltre, fonti da cui attingere suggerimenti e dove consultare gli inserti con annunci di lavoro, sia a livello regionale sia nazionale.
Per chi si trova ancora all’estero o viene in Italia per la prima volta alla ricerca di lavoro, i servizi offerti dalla rete EURES sono spesso la prima risorsa disponibile che permette di comprendere meglio i meccanismi della ricerca attiva di un’occupazione in Italia.
Tutti i cittadini dell’Unione Europea possono intraprendere un’attività lavorativa, autonoma o subordinata, senza aver bisogno di ottenere un’autorizzazione al lavoro, con esclusione soltanto delle attività ancora riservate ai cittadini italiani, godendo del principio di parità di trattamento rispetto ai cittadini italiani.
Collegamenti:
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Portale Pubblico per le politiche attive del lavoro |
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La candidatura può essere diretta ad un’offerta di lavoro specifica, oppure spontanea, cioè indirizzata ad aziende potenzialmente interessate al proprio profilo.
Nel primo caso, le modalità di candidatura sono in genere indicate nel testo dell’offerta o dell’inserzione stessa; nel caso di candidatura spontanea, spesso, nei siti aziendali - alla sezione «Lavora con noi» sono disponibili modalità di invio on line. In genere, è sempre necessario predisporre un Curriculum Vitae aggiornato in funzione della posizione per la quale ci si candida, corredato di una lettera di accompagnamento e/o motivazionale, che dovranno essere inviati via email o via fax.
La lettera di presentazione o lettera di motivazione deve personalizzare la candidatura, sottolineando i propri punti di forza e gli obiettivi, e spiegando le ragioni per le quali si ritiene di essere i candidati ideali.
Internet offre innumerevoli siti dedicati alla redazione di un CV, ma volendo usufruire di servizi aggiuntivi, tra i quali, l’aggiornamento dei propri dati o l’accesso a una banca dati di offerte di lavoro, si può visitare il sito Europass e, registrandosi, compilare il modello europeo Europass, che potrà essere scaricato in vari formati e aggiornato quando necessario. I CV da presentare alle aziende dovranno contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003. Se non espressamente richiesto, non è necessario allegare alcuna foto, né documento, copia od originale di titoli, referenze o altro.
Presso i Centri per l’Impiego sono disponibili servizi di consulenza alla redazione del Curriculum vitae e della lettera di presentazione. Sul portale www.anpal.gov.it è possibile consultare una sezione dedicata che offre consigli, suggerimenti ed esempi pratici per una candidatura efficace.
In alcune realtà locali, un buon sistema può essere quello di presentarsi personalmente in azienda e lasciare il proprio CV al responsabile delle risorse umane o del personale.
Collegamenti:
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Sito Europass |
Definizione
Definizione e condizioni di ammissibilità
In Italia la legge prevede diverse definizioni e tipologie di tirocini. Mentre il “tirocinio curricolare” rientra nei programmi ufficiali di istruzione e formazione, il tirocinio “non curricolare” è una misura di politica attiva volta a consentire a una persona di fare un'esperienza pratica in un contesto lavorativo per acquisire abilità professionali, migliorando la sua occupabilità e arricchendo il suo curriculum. Inoltre, per accedere a specifiche professioni la normativa nazionale prevede speciali categorie di tirocini.
Il tirocinante, quindi, non sottoscrive un contratto di lavoro vero e proprio e non può essere considerato un dipendente.
Presentazione
Oltre ai tirocini curricolari, la cui attivazione e le cui norme sono responsabilità degli istituti di istruzione e formazione, i tirocini non curricolari rientrano nelle competenze delle regioni e delle province autonome. Le linee guida nazionali, adottate nel maggio 2017 mediante un accordo Stato-Regione, stabiliscono dei principi comuni, adottati e recepiti a livello regionale, e prevedono tre principali categorie di tirocini:
1. Orientamento e tirocini formativi, rivolti a coloro che hanno acquisito una qualifica/certificato/titolo, entro 12 mesi dall'acquisizione; durata massima: 6 mesi
2. Tirocini per l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro, destinati ai disoccupati (anche per chi è in liste di mobilità o chi entra in reti di previdenza sociale comuni) e alle persone inattive; durata massima: 12 mesi
3. Orientamento/formazione, tirocini di inserimento/reinserimento per specifici gruppi destinatari (gruppi svantaggiati come ad esempio disabili o richiedenti asilo; durata massima: da 12 a 24 mesi
I tirocini in Italia coinvolgono per lo meno tre attori: gli orientamenti nazionali suindicati definiscono quali organi (pubblici o privati) possono fungere da 1) “promotori di tirocini”: servizi per l'impiego, università, istituti scolastici, agenzie di formazione e centri accreditati a livello regionale, agenzie autorizzate per fare incontrare la domanda e l'offerta, servizi di collocamento e orientamento); 2) altre entità possono fungere da «organizzazioni ospitanti»: organismi pubblici o privati che rispettino le norme previste dalla legge; 3) il tirocinante.
Il tirocinio viene attivato mediante un “accordo di cooperazione” fra il promotore e l'organizzazione ospitante.
Il tirocinante è assicurato contro gli infortuni sul lavoro.
L'attivazione di un tirocinio non curricolare viene tracciata elettronicamente mediante la notificazione obbligatoria (si tratta di una comunicazione, effettuata elettronicamente, indirizzata a tutte le autorità competenti nel campo dei controlli, quali il Ministero del Lavoro, l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ecc.). Tale comunicazione deve essere effettuata 24 ore prima dell'inizio del tirocinio.
Sia l'organizzazione promotrice che l'organizzazione ospitante devono designare un “tutor” per il tirocinante.
Condizioni di ammissibilità
Generalmente, i tirocini sono aperti a tutti i cittadini SEE. Ad ogni modo, possono esserci particolari condizioni connesse a specifiche regolamentazioni regionali, percorsi di istruzione e formazione e ad uno status specifico legato a determinati requisiti (come ad esempio disoccupati o persone svantaggiate).
Attuazione
Le linee guida nazionali adottate nel maggio 2017 mediante un accordo Stato-Regioni sanciscono i principi che i governi regionali devono adottare all'interno della legislazione regionale. Essi fungono da quadro normativo nazionale comune che fissa gli standard di qualità minimi per i tirocini non curricolari.
Tali linee guida sono pienamente coerenti con il quadro di qualità UE per i tirocini in quanto sono stati approvati durante le fasi preliminari del lavoro preliminare che hanno condotto all'adozione del quadro europeo. Esse comprendono il vincolo di una soglia di remunerazione minima, sotto forma di indennità che varia all'interno di ogni Regione e il cui importo minimo fissato è di 300 EUR.
Condizioni di vita e di lavoro
I tirocinanti devono avere un'assicurazione "infortuni e malattia"; nel piano formativo individuale, inoltre, il datore di lavoro deve indicare l' impegno orario settimanale e i diritti e doveri delle parti. Una sospensione del tirocinio può essere concessa per problemi di salute e per congedo di maternità.
La retribuzione ed altre indennità dipendono dalla legislazione regionale, fatti salvi gli standard minimi definiti negli orientamenti nazionali che, come sopra ricordato, corrispondono ad almeno 300 euro mensili.
Dove trovare offerte di lavoro
Sui seguenti siti si possono trovare opportunità e offerte di tirocinio:
Inoltre, si possono trovare informazioni e opportunità fornite dalle autorità regionali nell'ambito del proprio sistema informativo sul mercato del lavoro.
Finanziamento e assistenza
Sui siti regionali si possono trovare informazioni utili per quanto riguarda il finanziamento sia di attività di formazione sia di tirocini.
I seguenti siti mettono a disposizione informazioni a livello nazionale:
Dove pubblicare offerte di lavoro
Le opportunità e le offerte di tirocinio si possono pubblicare su:
Inoltre, i siti web regionali forniscono informazioni e opportunità -finanziate a livello regionale dal Fondo Sociale Europeo- nell'ambito del proprio sistema informativo sul mercato del lavoro.
Finanziamento e assistenza
I datori di lavoro possono contattare i consulenti EURES che operano nei servizi per il lavoro a livello locale. La lista è reperibile ai seguenti indirizzi:
Quadro giuridico
Il Decreto legislativo n. 81 del 15 giugno 2015, capo V, artt. 41-47, rivede la disciplina organica dei contratti e revisiona la normativa in materia di apprendistato con la conseguente abrogazione del Decreto legislativo n. 167/2011 - Testo unico dell’apprendistato.
Prevede la possibilità di assumere in apprendistato persone disoccupate ai fini della loro qualificazione o riqualificazione, a prescindere dall’età anagrafica posseduta al momento dell’assunzione.
Il Decreto Ministeriale del 12 ottobre 2015, definisce gli standard formativi dell'apprendistato e i criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato che devono essere recepiti con delibera da tutte le Regioni
A decorrere dal 1° gennaio 2022, ai fini della qualificazione o riqualificazione professionale, è possibile assumere in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, anche i lavoratori beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all’art. 22 ter del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148, oltre ai lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione (art. 47, comma 4, D.Lgs. n. 81/2015, come modificato dalla Legge di Bilancio 2022, Legge 30 dicembre 2021, n. 234, art. 1, comma 248).
Infine, oltre agli incentivi all’assunzione di apprendisti previsti per il 2021 dal Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137 (Decreto Ristori, art. 15 bis, commi 12-13), con riferimento ai contratti di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, stipulati nell’anno 2022, la Legge di Bilancio 2022 (art. 1, comma 645) ha riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze fino a 9 lavoratori uno sgravio contributivo del 100% (quanto alla contribuzione dovuta ai sensi dell’articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296) per i primi 3 anni di contratto, fermo restando il livello di aliquota del 10% per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.
Il Decreto legge 4 maggio 2023, n. 48. Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro prevede per i datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell’Assegno per l’inclusione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale, o anche mediante contratto di apprendistato, il diritto, per un periodo massimo di 12 mesi, all’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Descrizione dei programmi
L'apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato, finalizzato a favorire la formazione e l'occupazione dei giovani. La sua caratteristica principale è il contenuto formativo: il datore di lavoro, oltre a pagare la retribuzione all’apprendista per il lavoro svolto, è obbligato a garantire all’apprendista la formazione necessaria per acquisire competenze professionali adeguate al ruolo e alle mansioni per cui è stato assunto. L’apprendista ha, a sua volta, l’obbligo di seguire il percorso formativo
Vi sono tre tipologie di rapporto di lavoro in apprendistato
- apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (apprendistato di primo livello)
- apprendistato professionalizzante (apprendistato di secondo livello)
- apprendistato di alta formazione e ricerca (apprendistato di terzo livello)
L’apprendista svolgerà quindi una parte di formazione a scuola/centro di formazione/università a seconda della tipologia di apprendistato e una parte in azienda ed avrà due figure di riferimento un tutor formativo (all’interno della scuola) e un tutor aziendale (indicato dall’azienda)
In azienda sarà possibile acquisire competenze pratiche e conoscenze tecnico- professionali lavorando a fianco di personale esperto per acquisire competenze specifiche del lavoro in questione che andranno ad aggiungersi alle competenze teoriche acquisite presso centro di formazione, scuola o università a seconda della tipologia di apprendistato
Per il resto del tempo lavorerà come un normale lavoratore
Gli apprendisti possono avere una retribuzione inferiore rispetto agli altri lavoratori adibiti alle stesse mansioni. L’apprendista, infatti, può essere inquadrato fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è finalizzato il contratto. In alternativa, è possibile stabilire la retribuzione dell'apprendista in misura percentuale e in modo graduale all'anzianità di servizio. La retribuzione non può essere a cottimo o a incentivo. Oltre al particolare sistema retributivo, è previsto un trattamento contributivo agevolato.
L’apprendista deve sottoscrivere un contratto scritto che deve contenere anche il piano individuale di formazione.
Il completamento degli apprendistati può richiedere fino a tre anni (cinque anni nell'artigianato), a seconda del tipo di apprendistato, del settore industriale e delle normative regionali.
Lo stipendio è fissato sulla base dei contratti collettivi di lavoro.
La durata minima del contratto di Apprendistato è di 6 mesi; la durata massima del periodo formativo del contratto è pari alla durata del percorso di studio.
Le caratteristiche principali del sistema di apprendistato sono definite dal diritto nazionale. Le Regioni hanno la responsabilità di regolamentare gli apprendistati soprattutto per quanto riguarda gli aspetti formativi. Le parti sociali, attraverso la contrattazione collettiva, devono stabilire le regole generali per il ricorso ai contratti di apprendistato.
Descrizione in dettaglio delle tre tipologie di apprendistato
Apprendistato di Primo livello - Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore
Per giovani dai 15 ai 25 anni compiuti senza qualifica o diploma professionale o senza limiti di età in alcuni casi (vedi dopo)
E’ un contratto di lavoro che permette di conseguire una qualifica professionale o un diploma professionale alternando lavoro e studio. La durata, che è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire, non può essere superiore a tre anni o quattro nel caso di diploma quadriennale regionale.
Permette anche l'adempimento della scuola dell'obbligo
La retribuzione varia dai 2000 euro all'anno per i minorenni ai 3000 per i maggiorenni.
Apprendistato di Secondo livello - apprendistato professionalizzante
È finalizzato ad imparare un mestiere o a conseguire una qualificazione professionale ai fini contrattuali.
Per giovani tra i 18 e i 29 anni compiuti, nel caso di possesso di qualifica professionale l’età minima scende a 17 anni (decreto legislativo n. 226 del 2005)
E’ un contratto di lavoro per il conseguimento di una qualifica professionale, in tutti i settori di attività, privati o pubblici, ai fini contrattuali attraverso una formazione trasversale e professionalizzante. Normalmente la durata del contratto non può essere superiore a tre anni o cinque per l’artigianato.
La retribuzione percepita si aggira attorno al 60% di quella corrispondente al proprio livello di assunzione. Si arriverà a percepire lo stipendio al 100% con il passare degli anni, successivamente all'assunzione.
La formazione sulle competenze di base e trasversali è definita dalla Regione e l’ammontate totale delle ore è stabilito in base al livello d’istruzione di partenza, come segue:
- 40 ore per gli apprendisti in possesso di laurea o titolo equivalente;
- 80 ore per gli apprendisti in possesso di diploma di scuola secondaria di II grado o di qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;
- 120 ore per apprendisti privi di titolo.
A decorrere dal 1° gennaio 2022, ai fini della qualificazione o riqualificazione professionale, è possibile assumere in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, anche i lavoratori beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all’art. 22 ter del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148, oltre ai lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione (art. 47, comma 4, D.Lgs. n. 81/2015, come modificato dalla Legge di Bilancio 2022, Legge 30 dicembre 2021, n. 234, art. 1, comma 248).
Apprendistato di Terzo livello - apprendistato di formazione superiore, alta formazione e ricerca, finalizzato al conseguimento di titoli di studio universitari e dell'alta formazione
Per giovani tra i 18 e i 29 anni compiuti
È un contratto di lavoro che consente di conseguire diversi livelli di titoli di studio:
- Diploma di Istruzione Tecnica Superiore (ITS),
- Lauree Triennali e Magistrali,
- Master universitari di I e II livello,
- Dottorati,
- Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica,
- Attività di Ricerca,
- Accesso alle professioni regolate da specifici ordinamenti (praticantato)
Consente anche di realizzare un progetto di ricerca su un argomento di interesse del datore di lavoro.
Al termine del contratto, una o entrambe le parti possono decidere di interrompere il percorso lavorativo, secondo le modalità previste dai CCNL. Se nessuno decide di recedere dal contratto, la collaborazione continua a tempo indeterminato.
Durata massima contrattuale a seconda del percorso di studi intrapreso
Diploma di Tecnico Superiore 36 mesi
Laurea Triennale 36 mesi
Laurea Magistrale 24 mesi
Laurea Magistrale a ciclo unico 48 mesi
Master Universitari di I livello 12 mesi
Master Universitari di II livello 24 mesi
Dottorato di Ricerca 48 mesi
Attività di ricerca 36 mesi (+ 12 mesi di proroga in caso di particolare esigenze legate al progetto)
Praticantato la durata è in rapporto al conseguimento dell'attestato di compiuta pratica per l'ammissione all'esame di stato
La programmazione didattica deve essere condivisa tra il datore di lavoro e l'istituzione formativa e deve essere tale da consentire all'apprendista di raggiungere i risultati di apprendimento relativi al titolo di studio da conseguire.
La formazione esterna
Per quanto riguarda la formazione esterna l'apprendista deve frequentare, presso la struttura formativa, una parte del monte ore del percorso a cui è iscritto fino ad una percentuale massima definita a livello normativo, secondo i parametri riportati nella seguente tabella:
Percorsi ITS max 60% della formazione ordinamentale (pari a 1080 ore/1620 ore)
Lauree, Master, Dottorati, AFAM max 60% del numero di ore impegnate nelle lezioni frontali previste nell'ambito dei crediti formativi di ciascun insegnamento universitario
Praticantato la formazione esterna non é obbligatoria
Apprendistato per l'attività di ricerca la formazione esterna non è obbligatoria
Per le ore di formazione svolte dall'apprendista presso l'istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo; ciò significa che le ore dedicate alla formazione esterna non sono conteggiate nel calcolo della busta paga.
La formazione interna
Per quanto riguarda la formazione interna, cioè realizzata sul luogo di lavoro, l'apprendista deve frequentare un monte ore pari alla differenza tra le ore previste dal percorso formativo ordinamentale e le ore di formazione esterna.
Nel caso di Apprendistato per l'accesso alle professioni ordinistiche (praticantato) e nel caso di Apprendistato per l'attività di ricerca la formazione interna non può essere inferiore al 20% del monte orario annuale contrattualmente previsto.
Per le ore di formazione svolte direttamente in azienda e quindi a carico del datore di lavoro, è riconosciuta all'apprendista una retribuzione pari al 10% della retribuzione oraria minima.
Al fine di garantire un adeguato livello qualitativo al percorso, l'azienda, per poter stipulare un contratto di apprendistato di terzo livello, deve risultare in possesso di determinati requisiti che dimostrino la sua capacità formativa. Tali requisiti sono:
- di tipo strutturale: devono essere disponibili spazi per consentire lo svolgimento della formazione interna e, in caso di studenti con disabilità, il superamento o abbattimento delle barriere architettoniche;
- di tipo tecnico: devono essere disponibili adeguati strumenti didattici per lo svolgimento della formazione interna;
- di tipo formativo: devono essere disponibili uno o più tutor aziendali che affianchino lo studente durante tutto il periodo dell'apprendistato.
I tutor
Nei percorsi di apprendistato di terzo livello è fondamentale la funzione svolta dal tutor formativo, individuato dall'istituzione formativa, e dal tutor aziendale individuato dall'impresa, che, insieme, accompagnano lo studente nel suo percorso di apprendimento, verificandone la corretta attuazione e collaborando per garantire il necessario raccordo didattico e organizzativo.
In particolare:
- il tutor formativo assiste l'apprendista nel rapporto con l'istituzione formativa, controlla l'andamento del percorso e interviene nella valutazione iniziale, intermedia e finale del periodo di apprendistato,
- il tutor aziendale favorisce l'inserimento dell'apprendista nel contesto lavorativo, lo affianca e lo assiste nel percorso di formazione interna, gli trasmette le competenze necessarie per lo svolgimento delle attività lavorative e fornisce all'istituzione formativa gli elementi utili per valutare le attività svolte in azienda e l'efficacia del suo processo formativo.
Valutazione e certificazione delle competenze
L'istituzione formativa, anche avvalendosi del datore di lavoro per quanto riguarda la formazione interna, effettua la valutazione degli apprendimenti raggiunti dallo studente anche ai fini dell'ammissione agli esami e al rilascio del titolo di studio.
Le modalità di valutazione degli apprendimenti e di certificazione delle competenze avvengono nel rispetto di quanto previsto dagli ordinamenti relativi ai diversi percorsi di studio (ITS, Università, AFAM, etc.).
In caso di interruzione del percorso formativo o di risoluzione anticipata del contratto agli apprendisti è assicurato il rientro nel percorso formativo ordinario, anche con il supporto del tutor formativo.
In caso di interruzione del percorso formativo, a partire da un periodo minimo di lavoro pari a 3 mesi, l'apprendista ha diritto alla validazione delle competenze acquisite rilasciata dall'istituzione formativa.
Per aver diritto alla valutazione e certificazione finale l'apprendista, al termine del percorso, deve aver frequentato almeno i tre quarti sia della formazione interna sia della formazione esterna programmate. Laddove previsto nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, tale frequenza costituisce requisito minimo anche al termine di ciascuna annualità, ai fini dell'ammissione all'annualità successiva.
RECAP: Come attivare un contratto di apprendistato in 10 mosse?
L’azienda individua una mansione da far svolgere ad un giovane con un percorso di apprendistato (I, II, III Livello)
L’azienda identifica, in accordo con un’istituzione formativa (scuola, CFP, università, ITS) un percorso formativo per il conseguimento di un titolo di studio/qualifica professionale e seleziona un giovane apprendista (I, III Livello)
Se il giovane invece sta già frequentando un percorso di studio si procede ad un adattamento della formazione “in apprendistato” tenendo conto di quella già effettuata prima del contratto. (I, III Livello)
L’istituzione formativa e l’azienda si consultano per scegliere le modalità ottimali di svolgimento del contratto in modo coerente all’organizzazione dell’azienda e per il conseguimento del titolo da parte del giovane (I, III Livello)
L’azienda e l’istituzione formativa firmano “il protocollo” e redigono insieme al giovane il “Piano Formativo Individuale” – PFI (I, III Livello)
All’interno del PFI vengono definiti gli elementi fondamentali del percorso di Apprendistato (I, II, III Livello): a. Nomina del tutor aziendale e formativo b. Definizione dei contenuti della formazione c. Definizione del monte ore della formazione interna all’azienda ed esterna presso l’istituzione formativa
L’azienda procede all’assunzione, con un contratto di durata funzionale al percorso di studio di riferimento, e all’invio della Comunicazione Obbligatoria tramite lo specifico sistema informativo
L’apprendista comincia a svolgere la propria attività lavorativa. Svolge la Formazione secondo quando previsto dal PFI: la componente “interna” all’azienda può essere svolta direttamente “on-the-job” (I, II, III Livello)
A conclusione del contratto l’azienda compila, insieme all’istituzione formativa, il “Dossier Individuale” contenente i documenti generali dell’apprendista, documentazione relativa alla valutazione intermedia e finale degli apprendimenti e le attestazioni conseguite (I, III Livello)
L’apprendista, raggiunto il monte ore necessario o il numero di CFU utili, partecipa alla prima sessione d’esame utile per l’acquisizione del titolo di studio (I, III Livello)
Condizioni di ammissibilità
Trattandosi di contratti di lavoro, gli apprendistati sono aperti a tutti i cittadini del SEE. Tuttavia, i programmi relativi ai livelli di istruzione secondaria e superiore possono avere regole di accesso specifiche.
Dei criteri di ammissibilità al finanziamento per la formazione sono stati definiti e resi disponibili per i giovani cittadini nazionali nell'ambito dei percorsi di istruzione e formazione nonché per le persone disoccupate, il cui stato deve essere formalmente registrato presso un servizio pubblico per l'impiego, in conformità con la legislazione nazionale.
Condizioni di vita e lavoro
Dal momento che gli apprendisti sono lavoratori dipendenti, hanno diritto a prestazioni assicurative per gli infortuni e incidenti sul lavoro, le malattie professionali e la salute sul luogo di lavoro, la disabilità e la maternità. Dal 2013, godono anche di un'assicurazione di previdenza sociale.
Gli apprendisti hanno diritto a ferie pagate in conformità con il contratto di lavoro, oltre a godere dei giorni festivi.
Gli stipendi degli apprendisti dipendono dal settore in cui vengono assunti, poiché variano in base al contratto collettivo di lavoro e all'anno di assunzione. Per quanto riguarda gli apprendistati legati al sistema di istruzione e di formazione (1° e 3° programma), la remunerazione degli apprendisti è proporzionalmente collegata al tempo effettivamente passato sul posto di lavoro. Di conseguenza, le attività di formazione esterne non sono retribuite e le ore di formazione interna sono remunerate considerando una percentuale minima fissa (secondo il nuovo decreto legislativo 81/2015, pari al 10 % per il primo e il secondo tipo di apprendistato).
Dove trovare offerte di lavoro
Non ci sono siti specifici per la ricerca di opportunità di apprendistato in Italia. Fare riferimento ai link presenti nelle altre sezioni.
Finanziamento e assistenza
Informazioni utili si possono trovare all'interno dei siti regionali, come quelle riguardanti il finanziamento delle attività di formazione.
Inoltre, i programmi nazionali prevedono finanziamenti per promuovere l'apprendistato come misura attiva nell'ambito delle politiche del lavoro per i giovani:
Dove pubblicare offerte di lavoro
Inoltre, informazioni e opportunità possono essere trovate sul sito web regionale, che fornisce informazioni sulle opportunità connesse al mercato del lavoro, eventualmente finanziate dal FSE.
Finanziamento e assistenza
A livello nazionale sono previsti incentivi a sostegno delle attività di formazione dedicate a Regioni e Province autonome. Inoltre, regimi di finanziamento specifici sono previsti nell'ambito delle iniziative volte a migliorare l'occupabilità dei giovani.
L'azienda che assume un apprendista gode di una serie di agevolazioni fiscali. In primo luogo i costi per la formazione della risorsa sono ridotti. Infatti l'apprendista può percepire uno stipendio di due livelli minore rispetto a quello che avrebbe percepito, come lavoratore effettivo, per la stessa mansione. Peraltro, per l'assunzione con contratto professionalizzante, è previsto uno sgravio fiscale del 50%. Peraltro, il datore di lavoro può anche partecipare a programmi come Garanzia Giovani che prevedono spesso dei vantaggi ulteriori.
I principali benefici per le aziende che assumono con il contratto di apprendistato sono (D.Lgs. n. 81/2015, articoli 42 e 47):
- a livello retributivo, la possibilità di inquadrare il lavoratore fino a 2 livelli inferiori rispetto a quello spettante in applicazione del contratto collettivo nazionale di riferimento o, in alternativa, di stabilire la retribuzione dell’apprendista in misura percentuale e proporzionata all’anzianità di servizio;
- a livello contributivo, la possibilità di beneficiare di un trattamento agevolato fino all’anno successivo alla prosecuzione dell’apprendistato come rapporto di lavoro subordinato ordinario;
- l’apprendista non rileva ai fini del raggiungimento dei limiti numerici presi in considerazione da leggi e contratti collettivi per l’applicazione di specifiche normative o istituti.
Inoltre, per i contratti di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, stipulati nell’anno 2022, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze fino a 9 addetti uno sgravio contributivo del 100% con riferimento alla contribuzione per i periodi maturati nei primi 3 anni di contratto (art. 1, comma 645, Legge di Bilancio 2022).
La libera circolazione delle merci è una delle pietre miliari del mercato unico europeo
L’eliminazione degli ostacoli nazionali alla libera circolazione delle merci all’interno dell’UE è uno dei principi sanciti dai trattati dell’UE. Da un approccio tradizionalmente protezionistico, i paesi dell’UE hanno poi continuamente revocato le restrizioni per formare un mercato «comune» o unico. Questo impegno inteso a realizzare uno spazio commerciale europeo senza frontiere ha portato alla creazione di maggiore ricchezza e nuovi posti di lavoro, oltre a consolidare l’UE quale attore commerciale globale a livello mondiale insieme agli Stati Uniti e al Giappone.
Nonostante l’impegno dell’Europa ad abbattere tutte le barriere commerciali interne, non tutti i settori dell’economia sono stati armonizzati. L’UE ha deciso di regolamentare a livello europeo i settori che potrebbero comportare un rischio più elevato per i cittadini europei, come i prodotti farmaceutici o i prodotti da costruzione. La maggior parte dei prodotti (considerati «a basso rischio») sono soggetti all’applicazione del cosiddetto principio del reciproco riconoscimento secondo il quale, in sostanza, ogni prodotto legalmente fabbricato o commercializzato in uno degli Stati membri può circolare liberamente ed essere immesso nel mercato interno dell’UE.
Limiti alla libera circolazione delle merci
Il trattato dell’UE conferisce agli Stati membri il diritto di fissare limiti alla libera circolazione delle merci quando esiste un interesse comune specifico, come la protezione dell’ambiente, la salute dei cittadini o l’ordine pubblico, per citarne alcuni. Ciò significa, ad esempio, che se considerano l’importazione di un prodotto un rischio potenziale per la salute pubblica, la moralità pubblica o l’ordine pubblico, le autorità nazionali di uno Stato membro possono impedirne o limitarne l’accesso al proprio mercato. Esempi di tali prodotti sono gli alimenti geneticamente modificati o talune bevande energetiche.
Sebbene in genere non vi siano limitazioni per l’acquisto di beni in un altro Stato membro, purché siano destinati all’uso personale, esiste una serie di restrizioni europee per categorie specifiche di prodotti, come l’alcol e il tabacco.
Libera circolazione dei capitali
Un’altra condizione essenziale per il funzionamento del mercato interno è la libera circolazione dei capitali. Si tratta di una delle quattro libertà fondamentali garantite dalla legislazione dell’UE e costituisce la base dell’integrazione dei mercati finanziari europei. I cittadini europei possono ora gestire e investire il loro denaro in qualsiasi Stato membro dell’UE.
La liberalizzazione dei mercati dei capitali ha segnato un punto cruciale nel processo di integrazione economica e monetaria nell’UE. È stato il primo passo verso la creazione dell’Unione economica e monetaria europea e della moneta comune: l’euro.
Vantaggi
Il principio della libera circolazione dei capitali non solo aumenta l’efficienza dei mercati finanziari all’interno dell’Unione, ma comporta anche una serie di vantaggi per i cittadini dell’UE. Le persone fisiche possono effettuare un gran numero di operazioni finanziarie all’interno dell’UE senza restrizioni di rilievo. Ad esempio, con alcune restrizioni, le persone possono
- aprire facilmente un conto corrente bancario;
- acquistare azioni;
- investire o
- acquistare beni immobili
in un altro Stato membro. Le imprese dell’UE possono investire in altre imprese europee, esserne titolari e gestirle.
Eccezioni
Alcune eccezioni a tale principio si applicano sia all’interno degli Stati membri sia con i paesi terzi e riguardano principalmente la fiscalità, la vigilanza prudenziale, le considerazioni di politica pubblica, il riciclaggio di denaro e le sanzioni finanziarie concordate nell’ambito della politica estera e di sicurezza comune dell’UE.
La Commissione europea continua a lavorare al completamento del libero mercato dei servizi finanziari, attuando nuove strategie di integrazione finanziaria al fine di rendere ancora più facile per i cittadini e le imprese gestire il proprio denaro all’interno dell’UE.
Il mercato immobiliare e i prezzi degli affitti in Italia registrano forti differenze in base alla posizione dell’alloggio. Questi variano da regione a regione, da comune a comune e da quartiere a quartiere. I prezzi sono più alti nelle zone turistiche, nei centri storici delle grandi città ed in funzione alla posizione dell’appartamento rispetto alle principali linee di trasporto urbano ed extraurbano (metropolitana, tram, bus etc.).
Per quanto attiene le località turistiche i prezzi variano notevolmente in ragione della stagionalità alta o bassa, ad eccezione delle città d’arte dove si registrano alti flussi turistici durante tutto l’anno. Le informazioni sulle case da affittare o da acquistare oggi si reperiscono principalmente tramite internet, giornali locali di annunci economici, affissioni nei pressi delle abitazioni e su bacheche nei principali centri di aggregazione (università, stazioni, etc), oppure facendo riferimento ad agenzie immobiliari.
Gli affitti sul mercato libero possono essere estremamente elevati e per trovare prezzi ragionevoli è spesso necessario allontanarsi dalle città. Per abbattere i prezzi sia di fitto che delle utenze domestiche, specialmente tra i giovani è molto diffusa la pratica del coaffitto. Da quando non esiste più l'affitto ad equo canone l'opzione migliore per risparmiare è il "canone concordato". Si tratta di un contratto locazione a prezzi calmierati di cui possono beneficiare sia gli inquilini che i proprietari, per via della previsione di agevolazioni fiscali. I contratti di locazione di lungo periodo vengono rinnovati ogni quattro anni.
È possibile anche affittare appartamenti a prezzi liberalizzati da contrattare con il proprietario. Tutti i contratti devono sempre essere stipulati per iscritto e registrati all’Agenzia delle Entrate. In ogni caso, la locazione deve essere comunicata all'Agenzia delle Entrate, tramite il nuovo modello RLI.
Per l’acquisto di un immobile è necessario consultare un notaio per verificare le condizioni di vendita e stipulare il contratto di acquisto. Subito dopo la stipula del contratto di affitto o di acquisto, è consigliabile prendere contatto con tutte le società fornitrici di servizio (elettricità, gas e acqua). Il domicilio o la residenza deve essere comunicata, nel più breve tempo possibile, all’ufficio anagrafico competente.
Collegamenti:
Titolo/nome |
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Agenzia delle Entrate |
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Immobiliare Italia |
“Scuola in chiaro” è un servizio online del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, rappresenta uno strumento utile per la scelta della scuola e del percorso di studi. Tale strumento offre il prospetto delle informazioni relative a tutte le scuole italiane, di ogni ordine e grado, sia pubbliche che paritarie (Scuole dell’infanzia, Scuole primarie, Scuole secondarie di I e II grado, Centri di Formazione Professionale e Centri Provinciali di formazione adulti).
A partire da una pagina di ricerca e utilizzando tre distinti criteri, è possibile localizzare le scuole, visualizzare i contenuti delle singole schede informative ed effettuare un confronto sulla base di alcuni parametri. Il Ministero cura l’aggiornamento dei dati e degli indicatori riguardanti la singola istituzione scolastica, utilizzando sia le informazioni presenti nel sistema informativo sia quelle ottenute tramite specifiche rilevazioni.
Per cercare l'Università, l'Accademia o il Conservatorio che ti interessa, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha realizzato “UniversItaly”, il portale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, creato appositamente per accompagnare gli studenti nel loro percorso di studi.
Per quanto attiene agli asili nido, per bambini da 0 a 36 mesi, al momento il servizio viene gestito dai comuni e da strutture private. Pertanto, per accedere al servizio bisognerà contattare le singole Amministrazioni comunali o direttamente gli asili nido privati presenti sul territorio di riferimento (elenchi consultabili su Paginebianche e/o Paginegialle).
Collegamenti:
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URL |
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca |
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Scuola in chiaro |
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Universitaly |
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Comuni italiani |
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Paginebianche |
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Paginegialle |
L’applicazione del principio della libera circolazione delle persone, che costituisce una delle pietre miliari della fondazione dell’Europa, ha comportato l’introduzione di una serie di norme pratiche per assicurare che i cittadini possano viaggiare liberamente e facilmente in qualsiasi Stato membro dell’UE. Viaggiare in tutta l’UE con la propria automobile è diventato molto meno problematico. La Commissione europea ha stabilito una serie di regolamenti comuni che disciplinano il riconoscimento reciproco delle patenti di guida, la validità dell’assicurazione auto e la possibilità di immatricolare l’automobile in un paese ospitante.
La patente di guida nell’UE
L’UE ha introdotto un modello armonizzato di patente di guida e ulteriori requisiti minimi per ottenerla. L’obiettivo è di garantire una guida sicura sulle strade europee, indipendentemente dal paese in cui la patente è stata rilasciata.
Dal 19 gennaio 2013 tutte le patenti di guida rilasciate dai paesi dell’UE hanno lo stesso aspetto e stile. Le patenti sono stampate su una tesserina di plastica avente le dimensioni e la forma di una carta di credito.
Sono stati introdotti periodi armonizzati di validità amministrativa per la patente di guida compresi tra i 10 e i 15 anni per i motocicli e le autovetture. Le autorità potranno in tal modo aggiornare periodicamente la patente dotandola di nuove misure di sicurezza per impedirne la contraffazione o manomissione e l’uso illecito da parte di conducenti non autorizzati nel proprio paese e nei vari paesi dell’UE.
La nuova patente di guida europea protegge anche gli utenti vulnerabili della strada introducendo un accesso graduale per le motociclette e gli altri veicoli a motore a due ruote. Per «accesso graduale» s’intende che prima di poter passare a veicoli più potenti occorre aver maturato un’esperienza con motocicli di cilindrata inferiore. I ciclomotori costituiscono una categoria a parte denominata «AM».
La patente va richiesta nel paese in cui si vive abitualmente o regolarmente. In generale, si tratta del paese in cui si abita per almeno 185 giorni all’anno per motivi personali o professionali.
Per chi ha legami personali/professionali in due o più paesi dell’UE, il luogo di residenza abituale sarà quello in cui si hanno legami personali, a condizione che vi si faccia ritorno regolarmente. Non occorre soddisfare quest’ultima condizione se si vive in un paese dell’UE per svolgere un lavoro per un periodo di tempo determinato.
Per chi si trasferisce in un altro paese dell’UE per studiare all’università, il luogo di residenza abituale non cambia. Tuttavia è possibile richiedere la patente nel paese ospitante dimostrando un soggiorno per motivi di studio durante almeno sei mesi.
Immatricolazione dell’automobile nel paese ospitante
Per chi si trasferisce in via permanente in un altro paese dell’UE portando con sé la propria automobile, è necessario immatricolarla e pagare le tasse automobilistiche nel nuovo paese.
Non esistono norme comuni dell’UE in materia di immatricolazione dei veicoli e relative tasse. Alcuni paesi prevedono norme di esenzione fiscale per l’immatricolazione dei veicoli quando i proprietari si trasferiscono in modo permanente da un paese all’altro.
Per beneficiare di un’esenzione in tal senso, occorre verificare le scadenze e le condizioni applicabili nel paese di destinazione.
Rivolgersi alle autorità nazionali per verificare le norme e le scadenze esatte: https://europa.eu/youreurope/citizens/vehicles/registration/registration-abroad/index_it.htm.
Assicurazione auto
I cittadini dell’UE possono assicurare la propria automobile in qualsiasi paese dell’Unione, purché la compagnia di assicurazione scelta sia autorizzata dall’autorità nazionale ospitante a rilasciare le polizze assicurative pertinenti. Una compagnia con sede in un altro Stato membro ha il diritto di vendere una polizza di responsabilità civile obbligatoria solo se sono soddisfatte determinate condizioni. L’assicurazione sarà valida in tutta l’Unione, indipendentemente dal luogo in cui si è verificato l’incidente.
Fiscalità
L’imposta sul valore aggiunto (IVA) sui veicoli a motore è in genere versata nel paese in cui è stato acquistato il veicolo, anche se, a determinate condizioni, l’IVA viene pagata nel paese di destinazione.
Maggiori informazioni sulle norme che si applicano quando un veicolo è acquistato in uno Stato membro dell’UE e destinato a essere immatricolato in un altro sono disponibili al seguente indirizzo: https://europa.eu/youreurope/citizens/vehicles/registration/taxes-abroad/index_it.htm.
Tutti i cittadini dell'Unione Europea hanno il diritto di entrare e soggiornare liberamente in Italia o in un altro Stato membro diverso da quello di cui hanno la cittadinanza, con modalità differenti a seconda che il periodo di soggiorno sia di durata inferiore o superiore a tre mesi.
Soggiorni di durata inferiore a tre mesi
I cittadini dell'Unione hanno il diritto di soggiornare nel territorio nazionale per un periodo non superiore a tre mesi senza alcuna condizione o formalità, salvo il possesso di un documento d'identità valido per l'espatrio.
Anche i familiari stranieri di un cittadino dell'Unione possono entrare e soggiornare in Italia senza alcuna formalità, ma devono essere in possesso di un passaporto valido e, dove richiesto, di un visto d'ingresso, tranne se sono già in possesso di una "carta di soggiorno di familiare di cittadino dell'Unione" in corso di validità.
Sia i cittadini dell'Unione che i loro familiari stranieri possono dichiarare la loro presenza in Italia.
Soggiorni di durata superiore a tre mesi
Il cittadino dell'Unione ha diritto di soggiornare in Italia per un periodo superiore a tre mesi quando:
- è lavoratore subordinato o autonomo nello Stato;
- dispone, per se stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato durante il periodo di soggiorno, e di un'assicurazione sanitaria, o titolo equivalente, che copra tutti i rischi nel territorio nazionale;
- è iscritto presso un istituto pubblico o privato riconosciuto per seguire un corso di studi o di formazione professionale e dispone, per se stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato durante il suo periodo di soggiorno, e di un'assicurazione sanitaria che copra tutti i rischi nel territorio nazionale;
- è familiare che accompagna o raggiunge un cittadino dell'Unione che ha il diritto di soggiornare per un periodo superiore a tre mesi.
La dichiarazione di presenza per i cittadini dell'Unione Europea
Il cittadino dell'Unione o il suo familiare, in ragione della durata del soggiorno, può dichiarare la propria presenza nel territorio nazionale presso un Ufficio di polizia.
L'iscrizione anagrafica
I cittadini dell'Unione che intendono soggiornare in Italia per un periodo superiore a tre mesi devono chiedere l'iscrizione all’anagrafe del Comune in cui si è eletto il domicilio.
Lavoro stagionale e agricoltura
L'ingresso in Italia per motivi di lavoro stagionale deve avvenire nell'ambito delle quote di ingresso stabilite nei decreti - i cosiddetti 'decreti-flussi' - che periodicamente sono emanati dal presidente del Consiglio dei ministri sulla base dei criteri indicati nel documento programmatico triennale sulle politiche dell'immigrazione.
Queste procedure sono ormai da diversi anni gestite per via telematica, per cui è sufficiente collegarsi dal proprio computer, oppure avvalersi del supporto dei numerosi enti o patronati abilitati, per svolgere tutta la pratica.
Il sistema informatizzato è composto da un sito web al quale l’utente deve connettersi tramite una connessione a Internet per, poi, effettuare la compilazione e la spedizione via telematica delle domande.
Diritto di soggiorno permanente
Il cittadino dell'Unione che ha soggiornato legalmente ed in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale acquisisce il diritto di soggiorno permanente.
La domanda di rilascio della carta di soggiorno permanente può essere presentata direttamente al questore del luogo di dimora. In alternativa è previsto l'inoltro dell'istanza tramite gli uffici postali utilizzando l'apposito modulo, compilato dall'interessato, ovvero rivolgendosi a comuni e patronati per la precompilazione della pratica che dovrà essere, comunque, spedita attraverso gli stessi uffici postali.
Collegamenti:
Titolo/nome |
URL |
Polizia di Stato |
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Portale Immigrazione |
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Ministero dell’Interno |
Prima della partenza per l’Italia assicurarsi di:
- avere con sé un documento di identità o passaporto in corso di validità, rilasciato dalle Amministrazioni del paese di provenienza e la Tessera Europea di Assicurazione Malattia;
- contattare l’istituto di sicurezza sociale / Servizi per l’Impiego competenti per espletare le formalità necessarie per eventuali diritti e prestazioni/indennità esportabili;
- aver contattato le autorità fiscali competenti;
- informare della partenza l’amministrazione comunale o la questura.
All’arrivo, il cittadino dell'Unione, in ragione della durata del soggiorno, può dichiarare la propria presenza nel territorio nazionale presso un ufficio di Polizia di Stato con una dichiarazione di presenza.
Coloro che intendono soggiornare per più di tre mesi in Italia per lavoro (subordinato o autonomo), studio e residenza elettiva, devono chiedere l'iscrizione all'anagrafe nel Comune in cui si è eletto il domicilio.
Se si intende svolgere attività lavorative o si vuole accedere a benefici sociali, bisogna registrarsi e richiedere il codice fiscale presso l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate più vicino alla propria residenza, oltre a registrarsi presso gli uffici sanitari locali per la scelta del medico di base e per l’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale.
I documenti necessari per procedere all’apertura di un conto corrente bancario in Italia sono il Codice Fiscale e il documento di identità. Una volta presentati i documenti, si procede alla stipula contrattuale e al deposito della firma, l’apertura del conto avverrà solo in seguito alla sottoscrizione di tutta la documentazione contrattuale.
L’allaccio telefonico e/o internet possono essere richiesti ai gestori telefonici disponibili.
Per avere un numero di cellulare è sufficiente recarsi presso un rivenditore di telefonia mobile o in qualsiasi centro specializzato in servizi di telefonia (anche online) e presentare il documento d’identità e il codice fiscale.
Collegamenti:
Titolo/nome |
URL |
Agenzia delle Entrate |
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Polizia di stato |
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Istituto Nazionale Previdenza Sociale |
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Ministero della Salute |
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Comuni italiani |
Qualità del lavoro e dell’occupazione: una questione fondamentale dal forte impatto economico e umanitario
Le buone condizioni di lavoro sono importanti per il benessere dei lavoratori europei. Contribuiscono
- al benessere fisico e psicologico degli europei e
- contribuiscono ai risultati economici dell’UE.
Da un punto di vista umanitario, la qualità dell’ambiente di lavoro influisce enormemente sulla soddisfazione generale della vita professionale e privata dei lavoratori europei.
Da un punto di vista economico, le condizioni di lavoro di elevata qualità costituiscono un motore della crescita economica e una base per la posizione competitiva dell’UE. Un alto grado di soddisfazione professionale è un fattore importante affinché l’economia dell’UE sia altamente produttiva.
È pertanto fondamentale per l’Unione incentivare la creazione e il mantenimento di un ambiente di lavoro sostenibile e piacevole, che promuova la salute e il benessere dei lavoratori europei e crei un buon equilibrio tra orario di lavoro e ore non lavorative.
Migliorare le condizioni di lavoro in Europa: un obiettivo importante per l’UE
Garantire condizioni di lavoro favorevoli ai cittadini europei è una priorità per l’UE. L’Unione sta pertanto collaborando con i governi nazionali per assicurare un ambiente di lavoro piacevole e sicuro. Il sostegno agli Stati membri è dato mediante:
- lo scambio di esperienze tra paesi diversi e azioni comuni;
- la definizione di prescrizioni minime in materia di condizioni di lavoro e di salute e sicurezza sul lavoro, da applicare in tutta l’UE.
Criteri relativi alla qualità del lavoro e dell’occupazione
Al fine di conseguire condizioni di lavoro sostenibili, è importante determinare le principali caratteristiche di un ambiente di lavoro favorevole e pertanto i criteri relativi alla qualità delle condizioni di lavoro.
La Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound) con sede a Dublino è un’agenzia dell’UE che, come suggerisce il nome, fornisce informazioni, consulenza e competenze sulle condizioni di vita e di lavoro. L’agenzia ha stabilito diversi criteri relativi alla qualità del lavoro e dell’occupazione, tra cui:
- salute e benessere sul luogo di lavoro: si tratta di un criterio fondamentale, in quanto buone condizioni di lavoro presuppongono la prevenzione di problemi di salute sul luogo di lavoro, la riduzione dell’esposizione ai rischi e il miglioramento dell’organizzazione del lavoro;
- conciliazione tra attività lavorativa e vita privata: ai cittadini dovrebbe essere data la possibilità di trovare un equilibrio tra il tempo trascorso al lavoro e il tempo libero;
- sviluppo delle competenze: un lavoro di qualità offre possibilità di formazione, miglioramento e carriera.
L’attività di Eurofound contribuisce alla pianificazione e alla progettazione di migliori condizioni di vita e di lavoro in Europa.
Salute e sicurezza sul lavoro
La Commissione europea ha intrapreso un’ampia gamma di attività per promuovere un ambiente di lavoro sano negli Stati membri dell’UE. Tra l’altro, ha definito una strategia dell’UE per la salute e la sicurezza sul lavoro per il periodo 2021-2027 con l’aiuto delle autorità nazionali, delle parti sociali e delle ONG. Affronta le mutevoli esigenze di protezione dei lavoratori indotte dalle transizioni digitale e verde, dalle nuove forme di lavoro e dalla pandemia di COVID-19. Allo stesso tempo, il quadro continuerà ad affrontare i tradizionali rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro, quali i rischi di infortuni sul lavoro o di esposizione a sostanze chimiche pericolose.
La politica dell’Unione in materia di salute e sicurezza sul lavoro mira a un miglioramento duraturo del benessere dei lavoratori dell’UE e tiene conto delle dimensioni fisica, morale e sociale delle condizioni di lavoro nonché delle nuove sfide poste dall’allargamento dell’UE ai paesi dell’Europa centrale e orientale. L’introduzione di norme dell’UE in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro ha contribuito notevolmente al miglioramento della situazione dei lavoratori in questi paesi.
Migliorare le condizioni di lavoro fissando requisiti minimi comuni a tutti i paesi dell’UE
Il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro negli Stati membri dell’UE dipende in larga misura dalla definizione di norme comuni sul lavoro. Le leggi e i regolamenti dell’UE in materia di lavoro hanno stabilito i requisiti minimi per un ambiente di lavoro sostenibile e sono ora applicati in tutti gli Stati membri. Il miglioramento di tali norme ha rafforzato i diritti dei lavoratori ed è uno dei principali risultati della politica sociale dell’UE.
L’importanza della trasparenza e del riconoscimento reciproco dei diplomi: un’integrazione essenziale alla libera circolazione dei lavoratori
La possibilità di ottenere il riconoscimento delle proprie qualifiche e competenze può essere determinante nella decisione di iniziare a lavorare in un altro paese dell’UE. È pertanto necessario sviluppare un sistema europeo che garantisca la reciproca accettazione delle competenze professionali nei diversi Stati membri. Solo un tale sistema assicurerà che il mancato riconoscimento delle qualifiche professionali non diventi un ostacolo alla mobilità dei lavoratori all’interno dell’UE.
Principi fondamentali per il riconoscimento delle qualifiche professionali nell’UE
Come principio fondamentale, qualsiasi cittadino dell’UE dovrebbe poter esercitare liberamente la propria professione in qualsiasi Stato membro. Purtroppo l’attuazione pratica di questo principio è spesso ostacolata dai requisiti nazionali per l’accesso a determinate professioni nel paese ospitante.
Al fine di superare queste differenze, l’UE ha istituito un sistema di riconoscimento delle qualifiche professionali, nell’ambito del quale si opera una distinzione tra professioni regolamentate (per le quali sono richieste determinate qualifiche per legge) e quelle che giuridicamente non lo sono nello Stato membro ospitante.
Progressi verso la trasparenza delle qualifiche in Europa
L’UE ha compiuto passi importanti verso l’obiettivo della trasparenza delle qualifiche in Europa:
- una maggiore cooperazione in materia di istruzione e formazione professionale, con l’intenzione di combinare tutti gli strumenti per la trasparenza dei certificati e dei diplomi, in un unico strumento di facile utilizzo. Ciò comprende, ad esempio, il CV europeo o le formazioni Europass;
- lo sviluppo di azioni concrete nel campo del riconoscimento e della qualità dell’istruzione e formazione professionale.
Superare le differenze tra i sistemi di istruzione e formazione nell’UE
I sistemi di istruzione e formazione negli Stati membri dell’UE presentano ancora differenze sostanziali. Gli ultimi allargamenti dell’UE, con tradizioni pedagogiche diverse, hanno ulteriormente accentuato tale diversità, ragion per cui è necessario stabilire norme comuni volte ad assicurare il riconoscimento delle competenze.
Al fine di ovviare a questa diversità di standard nazionali in materia di qualifiche, metodi pedagogici e strutture di formazione, la Commissione europea ha proposto una serie di strumenti intesi a garantire una maggiore trasparenza e un miglior riconoscimento delle qualifiche a fini accademici e professionali.
Il quadro europeo delle qualifiche è una priorità fondamentale per la Commissione europea nel processo di riconoscimento delle competenze professionali e persegue l’obiettivo principale di creare collegamenti tra i diversi sistemi nazionali di qualifica e garantire un agevole trasferimento e riconoscimento dei diplomi.
Nel 1984, su iniziativa della Commissione europea, è stata istituita una rete di centri nazionali di informazione sul riconoscimento accademico (NARIC) che offrono consulenza sul riconoscimento accademico dei periodi di studio all’estero. Dislocati in tutti gli Stati membri dell’UE e nei paesi dello Spazio economico europeo, i NARIC svolgono un ruolo fondamentale nel processo di riconoscimento delle qualifiche nell’UE.
Il sistema europeo di accumulazione e trasferimento dei crediti (ECTS) è destinato a favorire il riconoscimento dei periodi di studio all’estero. Introdotto nel 1989, funziona descrivendo un programma di istruzione e attribuendo crediti alle sue componenti. Si tratta di un complemento fondamentale dell’apprezzato programma di mobilità studentesca Erasmus.
Europass è uno strumento inteso a garantire la trasparenza delle competenze professionali. È composto da cinque documenti standardizzati
- un CV (curriculum vitae),
- un editor di lettere di accompagnamento,
- supplementi al certificato,
- supplementi al diploma, e
- un documento Europass-Mobility.
Il sistema Europass rende le competenze e le qualifiche chiare e facilmente comprensibili nelle diverse parti d’Europa. In tutti i paesi dell’UE e dello Spazio economico europeo sono stati istituiti centri nazionali Europass quali punti di contatto principali per le persone che cercano informazioni sul sistema Europass.
L’età minima di entrata al lavoro è 16 anni, con l'ulteriore presupposto di aver frequentato almeno 10 anni di scuola (obbligo scolastico). Per i minori con un’età superiore a 15 anni, ma inferiore a 16 è previsto il rapporto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale.
I principali tipi di contratto di lavoro sono:
a. Contratti di lavoro subordinato, a tempo indeterminato e a tempo determinato, con obbligo di previsione di orario, sede di lavoro e mansioni. Il contratto di lavoro a tempo determinato non può superare i dodici mesi, ovvero 24 mesi se in presenza di esigenze temporanee e oggettive estranee all’attività ordinaria, esigenze di sostituzione di altri lavoratori o connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria, fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi; Il Decreto Lavoro 2023 ha previsto altre casusali: può essere prorogato (sempre nei limiti dei 24 mesi), in presenza di condizioni previste dai contratti collettivi, o per ragioni tecniche, organizzative e produttive individuate dalle parti contraenti nel contratto individuale (ma solo fino al 31 dicembre 2024) e per la causale sostitutiva.
Fra i contratti di lavoro subordinato è previsto:
- l'apprendistato (rivolto ai giovani fino a 29 anni e ai percettori di indennità di disoccupazione di qualunque età) caratterizzato da una forte componente formativa;
- il contratto di somministrazione col quale il lavoratore viene assunto dall'agenzia di somministrazione mentre lavora presso un'azienda utilizzatrice;
- il contratto di lavoro a chiamata (o intermittente) mediante il quale il datore di lavoro può servirsi della prestazione del lavoratore chiamandolo all'occorrenza, per un periodo complessivamente non superiore a quattrocento giornate di effettivo lavoro nell’arco di tre anni (con l’eccezione dei settori del turismo, pubblici esercizi e spettacolo);
b. Contratti di lavoro di tipo autonomo per professionisti, consulenti e attività professionali anche manuali, con totale autonomia nei tempi e nei modi di svolgimento prestabilito.
c. Prestazioni occasionali quando l'attività lavorativa è saltuaria e di ridotta entità: ogni lavoratore può complessivamente lavorare con prestazione occasionale per complessivi 5.000 euro netti nell'anno civile e per non più di 2.500 euro netti con ciascun utilizzatore. Il limite massimo di tali prestazioni non può comunque eccedere le 280 ore annue. Solo le microimprese possono attivare prestazioni occasionali (aziende con al massimo 5 dipendenti a tempo indeterminato) e le amministrazioni pubbliche per progetti speciali riservati a determinate categorie
Il lavoro domestico si configura quando il datore di lavoro è una singola persona fisica o una famiglia presso il cui domicilio viene svolta l'attività di lavoro che consiste nel coadiuvare la famiglia nel suo funzionamento quotidiano.
Le principali professionalità che rientrano in questo tipo di contratto sono domestici, badanti e colf (la colf si può trasferire a casa del datore di lavoro usufruendo di retribuzione, vitto e alloggio).
Collegamenti:
Titolo/nome |
URL |
Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali |
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ANPAL |
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CCNL |
https://www.cnel.it/Archivio-Contratti/Contrattazione-Nazionale/Ricerca… |
Il contratto di lavoro è l'accordo tra datore di lavoro e lavoratore, mediante il quale quest'ultimo offre la sua prestazione lavorativa in cambio della retribuzione corrisposta dal datore di lavoro.
In Italia vige il sistema di assunzione diretta per qualsiasi tipologia di rapporto di lavoro per tutti i lavoratori, nel settore privato.
Il datore di lavoro deve effettuare preventivamente all’assunzione (almeno il giorno precedente), la comunicazione obbligatoria telematica (CO) al Centro per l’impiego nel cui ambito territoriale è ubicata la sede del lavoro. Tale comunicazione è valevole anche nei confronti degli uffici ispettivi del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dell’Inps e dell’Inail. L'Unilav non è previsto in caso di lavoro autonomo, ma è previsto nel caso di tirocinio extracurriculare (pur non essendo questo un contratto di lavoro ma formativo)
Inoltre, il datore di lavoro, all’atto dell’assunzione, deve consegnare al lavoratore copia della suddetta comunicazione o copia del contratto individuale di lavoro, contenente le informazioni sulle condizioni economiche e normative applicabili. Il contratto di lavoro può essere modificato, dalla contrattazione collettiva o dalle parti, nelle sole ipotesi determinate dalla legge.
Nel caso di modifica della sede di servizio per distanze superiori a 50 km, il datore di lavoro deve precisarne i motivi oggettivi.
Gli elementi essenziali e costitutivi di un contratto di lavoro sono:
- il consenso delle parti sul contenuto del contratto (data di inizio, orario di lavoro, inquadramento contrattuale, durata del periodo di prova qualora previsto, termini del preavviso in caso di recesso, importo della retribuzione base, luogo di lavoro, le identità delle parti)
- la causa: deve essere conforme alla legge e deve essere definito lo scambio tra lavoro e retribuzione
- l'oggetto: deve essere indicata l'attività della prestazione lavorativa in riferimento alla categoria contrattuale di riferimento
- la forma: deve essere scritta
- la durata (specificazione del termine nel caso di contratto in scadenza)
Con il Decreto Lavoro 2023 sono stati semplificati alcuni obblighi di informazione da indicare nel contratto, rispetto a indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro
Collegamenti:
Titolo/nome |
URL |
Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali |
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ANPAL |
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ANPAL REPERTORIO INCENTIVI |
https://www.anpal.gov.it/repertorio-nazionale-degli-incentivi |
Persone diversamente abili: i servizi per l’inserimento lavorativo sono gestiti dalle Regioni attraverso i centri per l'impiego e operano in raccordo con i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio. Le persone disabili disoccupate si possono iscrivere negli appositi elenchi tenuti dagli uffici competenti. I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze un numero minimo di lavoratori disabili, a seconda della dimensione aziendale.
Minori di 18 anni. L’età minima per lavorare è fissata al momento in cui il minore ha concluso il periodo di istruzione obbligatoria (10 anni) e comunque non può essere inferiore ai 16 anni compiuti (ad eccezione del contratto di apprendistato di primo livello, che può essere attivato dai 15 ai 25 anni). È vietato adibire i minori a lavori pericolosi o nocivi. I minori prima di essere ammessi al lavoro devono essere riconosciuti idonei all’attività lavorativa cui saranno adibiti, a seguito di visita medica. È vietato adibire i minori al lavoro notturno, salvo alcune limitate deroghe previste dalla legge. La prestazione lavorativa dei minori non può protrarsi senza interruzione per più di quattro ore e mezza. Ai minori deve essere assicurato un periodo di riposo settimanale di almeno due giorni, possibilmente consecutivi, e comprendente la domenica.
Donne. Tutela delle lavoratrici madri. È vietato adibire al lavoro le donne nei due mesi precedenti e nei tre successivi al parto, per un periodo complessivo di astensione dal lavoro di 5 mesi (cd. congedo di maternità, che è un periodo di astensione obbligatoria dal lavoro). In caso di complicanze della gravidanza, o quando le condizioni lavorative siano ritenute pericolose per la madre o per il nascituro, si può fare domanda al servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per ottenere una interdizione anticipata dal lavoro per uno o più periodi la cui durata viene determinata dal servizio. Le lavoratrici addette alle lavorazioni che risultano gravose e pregiudizievoli per la gravidanza, incluse in un apposito elenco, devono per legge essere spostate ad altre mansioni, e, se questo non è possibile, il servizio ispettivo del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali può stabilire l'interdizione dal lavoro per tutta la gravidanza. Esiste anche la possibilità di scelta, da parte della lavoratrice, di astenersi dal lavoro a partire da un mese prima e nei quattro successivi al parto, sempre che tale scelta non arrechi nessun pregiudizio alla salute della madre e del bambino.
La legge prevede, inoltre, un periodo di astensione facoltativa dal lavoro (cd. congedo parentale) che può essere fruito fino ai dodici anni di età del bambino, entro il limite complessivo di dieci mesi.
Lavoro notturno femminile. È vietato adibire le donne al lavoro dalle ore 24 alle ore 6, a partire dall’accertamento dello stato di gravidanza e fino al compimento di un anno di età del bambino. Tale divieto non ammette deroghe. Non sono, inoltre, obbligati a prestare lavoro notturno: la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa; la lavoratrice o il lavoratore che sia l’unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni; la lavoratrice madre adottiva o affidataria di un minore, nei primi tre anni dall’ingresso del minore in famiglia e comunque non oltre il dodicesimo anno di età o, in alternativa ed alle stesse condizioni, il padre adottivo o affidatario convivente con la stessa; la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile.
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- Repertorio nazionale degli incentivi
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Anpal pubblica il Repertorio nazionale degli incentivi riconosciuti ai datori di lavoro in relazione alle assunzioni di specifiche categorie di lavoratori.
Il repertorio assicura la trasparenza e il coordinamento degli incentivi ed è previsto dall'articolo 30 del decreto legislativo n. 150/2015.
Il Decreto Lavoro 2023 ha previsto la razionalizzazione e semplificazione degli incentivi e la riduzione dei tempi e dei costi per le relative richieste, con la digitalizzazione delle procedure attraverso la piattaforma telematica incentivi.gov.it.
https://www.anpal.gov.it/repertorio-nazionale-degli-incentivi
Collegamenti:
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Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali |
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ANPAL |
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ANPAL REPERTORIO INCENTIVI |
https://www.anpal.gov.it/repertorio-nazionale-degli-incentivi |
Le forme di lavoro autonomo previste sono:
- attività imprenditoriale
- libera professione
- collaborazioni professionali
Attraverso i centri per l'impiego pubblici è possibile ottenere informazioni sui finanziamenti concessi sia per l'avvio di nuove attività imprenditoriali o di lavoro autonomo che per il relativo potenziamento di attività già esistenti. I fondi sono gestiti e concessi dalle Regioni o da apposite agenzie pubbliche e possono essere concessi attraverso fondi comunitari, nazionali o regionali.
In linea generale possono essere previsti finanziamenti a tasso agevolato o finanziamenti a fondo perduto sempre previa presentazione di un business plan.
I principali siti di riferimento sono i portali regionali e nazionali.
Collegamenti:
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Camere di commercio in Italia |
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Agenzia nazionale per il finanziamento e lo sviluppo d’impresa |
L’art. 36 della Costituzione Italiana prevede per ciascun lavoratore il diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro svolto e sufficiente ad assicurare a sé e alla sua famiglia un’esistenza libera e dignitosa. La legge non quantifica un salario minimo garantito a tutti i lavoratori, ma per il trattamento economico di base si fa riferimento ai Contratti Collettivi Nazionali di Categoria (CCNL), che si estendono anche ai lavoratori non aderenti ai sindacati firmatari.
La somma di tutti gli elementi che compongono la busta paga corrisponde alla retribuzione lorda, da cui vengono detratti i contributi previdenziali e le trattenute fiscali.
I contributi previdenziali sono obbligatori in quanto dovuti per legge e vengono calcolati in percentuale sulla retribuzione: una parte è a carico dell'azienda e una parte a carico del lavoratore. La retribuzione è formata da tutto ciò che il lavoratore percepisce, in denaro o in natura, al lordo di qualsiasi ritenuta. Tuttavia alcune voci sono escluse dalla retribuzione e non sono soggette a contribuzione, per esempio: gli assegni familiari, le somme spese per le borse di studio, gli asili nido e le colonie a favore dei familiari dei dipendenti. I contributi devono essere versati e dichiarati mensilmente dall’azienda all’INPS.
Sottratti dalla retribuzione lorda i contributi, si ottiene la retribuzione imponibile, dalla quale vengono detratte le trattenute fiscali. Il risultato finale è la retribuzione netta.
La retribuzione si compone di diversi elementi, alcuni di carattere fisso, altri di carattere variabile.
Compensi fissi sono:
- Paga base o minimo tabellare che ha funzione di retribuzione della professionalità. Ogni diversa qualifica è inquadrata in un determinato livello al quale corrisponde un minimo tabellare
- Indennità di contingenza che rappresentava un meccanismo di adeguamento automatico della retribuzione all’aumento dell’inflazione.
- E.D.R. (elemento distinto della retribuzione)
- Scatti di anzianità che costituiscono la parte di retribuzione legata alla permanenza del lavoratore presso l’azienda nella stessa categoria professionale
- Superminimi, che rappresentano i compensi, derivanti dalla contrattazione aziendale o individuale, legati alla capacità professionale del lavoratore
- mensilità aggiuntive (tredicesima e/o quattordicesima mensilità, in base alle previsioni dei contratti collettivi) in genere corrisposte con una periodicità superiore a quella del normale periodo di paga.
Compensi variabili sono:
- maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno e festivo.
- Indennità legali, quali il mancato utilizzo delle ferie
- Indennità contrattuali, quali premi di produzione/risultato, indennità di mensa, di reperibilità, di lavoro disagevole, di trasferta, di cassa.
Il pagamento della retribuzione avviene obbligatoriamente mediante la consegna della busta paga (o prospetto paga). Nel prospetto paga devono essere indicate le generalità e la qualifica professionale del lavoratore, il periodo cui la retribuzione si riferisce, gli assegni familiari e tutti gli altri elementi che compongono la retribuzione, nonché, distintamente, le singole trattenute. Il datore di lavoro provvede al pagamento della retribuzione netta mediante assegno o trasferimento ad un conto bancario o postale, o in contanti (per somme inferiori a 3,000 euro).
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CNEL - Consiglio Nazionale dell’economia e del lavoro |
L’orario di lavoro è generalmente stabilito in 40 ore settimanali, calcolate non necessariamente sulla base della settimana lavorativa, ma per ogni periodo di sette giorni. Nei rapporti di lavoro pubblici e privati, nel periodo di emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, si è privilegiata, ove possibile, la modalità di lavoro da remoto (telelavoro o smart working: quest’ultima è una modalità più flessibile del telelavoro). A seguito dell’emergenza sanitaria sono state introdotte, nei settori pubblico e privato, modalità più agili nella prestazione dell’attività lavorativa.
Ai contratti collettivi è data la possibilità di stabilire un orario normale di lavoro inferiore alle 40 ore. Non viene stabilito un limite giornaliero di durata dell’orario di lavoro e non può darsi neanche una definizione rigida della settimana lavorativa; infatti si può considerare "settimana lavorativa" ogni periodo di sette giorni, con la conseguenza che i datori di lavoro possono far decorrere la settimana di riferimento a partire da qualsiasi giorno.
L’orario settimanale, sia in presenza sia in assenza della contrattazione, non può superare le 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario.
Il limite delle 48 ore è calcolato su un periodo di sette giorni, in un arco di tempo non superiore ai 4 mesi. Questo consente di rispettare il limite di 48 ore, attraverso un meccanismo di compensazione: in una settimana lavorativa si potrà superare il limite purché, nel periodo di riferimento, vi siano settimane lavorative di meno di 48 ore.
Il lavoratore ha diritto ogni 7 giorni a un periodo di riposo di almeno 24 ore consecutive. Nel computo delle 24 ore sono comprese anche le ore di riposo giornaliero (che non possono essere inferiori a undici ore). Il riposo settimanale può essere fissato anche in giornata diversa dalla domenica e può essere attuato anche mediante turnazione in casi particolari.
Il lavoratore ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiori a 4 settimane. Tale periodo minimo di ferie non può essere sostituito dalla relativa "indennità per ferie non godute" salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro.
L'orario di lavoro può essere anche a tempo parziale (inferiore alle 40 ore settimanali). Nel contratto in forma scritta deve essere indicata la durata della prestazione e la collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno.
È possibile il lavoro supplementare (le ore svolte oltre l'orario concordato) che può essere effettuato in base alle modalità previste dal contratto collettivo ed entro i limiti dell'orario normale di lavoro. Il datore di lavoro può richiedere al lavoratore lo svolgimento di prestazioni di lavoro supplementare in misura non superiore al 25% delle ore di lavoro settimanale concordate. Il lavoro supplementare è retribuito con una maggiorazione del 15% della retribuzione oraria globale di fatto.
Il lavoro notturno deve essere previsto nel contratto individuale ed è disciplinato dalla contrattazione collettiva.
Per periodo notturno si intende il periodo di almeno 7 ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le 5 del mattino.
l lavoro agile (o smart working) è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato caratterizzato dall'assenza di vincoli orari o spaziali e un'organizzazione per fasi, cicli e obiettivi, stabilita mediante accordo tra dipendente e datore di lavoro; una modalità che aiuta il lavoratore a conciliare i tempi di vita e lavoro e, al contempo, favorire la crescita della sua produttività.
La definizione di telelavoro, contenuta nellaLegge n. 81/2017, pone l'accento sulla flessibilità organizzativa, sulla volontarietà delle parti che sottoscrivono l'accordo individuale e sull'utilizzo di strumentazioni che consentano di lavorare da remoto (come ad esempio: pc portatili, tablet e smartphone).
Ai lavoratori agili viene garantita la parità di trattamento - economico e normativo - rispetto ai loro colleghi che eseguono la prestazione con modalità ordinarie. È, quindi, prevista la loro tutela in caso di infortuni e malattie professionali, secondo le modalità illustrate dall'INAIL nellaCircolare n. 48/2017.
A partire dal 15 novembre 2017, le aziende sottoscrittrici di accordi individuali di telelavoro possono procedere al loro invio attraverso l'apposita piattaforma informatica messa a disposizione sul portale dei servizi del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Nell'invio dell'accordo individuale dovranno essere indicati i dati del datore di lavoro, del lavoratore, della tipologia di lavoro agile (tempo determinato o indeterminato) e della sua durata. Sarà, inoltre, possibile modificare i dati già inseriti a sistema o procedere all'annullamento dell'invio.
Le aziende che sottoscrivono un numero di accordi individuali elevato potranno effettuare la comunicazione in forma massiva.
Da ultimo, si informa che il 7 dicembre 2021 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha raggiunto l'accordo con le Parti sociali sul primo "Protocollo Nazionale sul lavoro in modalità agile" nel settore privato.
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Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali |
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INPS |
Ferie e congedi
I lavoratori dipendenti hanno diritto a un periodo di riposo dal lavoro retribuito per vari motivi, tra cui:
- congedo annuale o ferie
- in occasione di una festività pubblica
Tutti i dipendenti hanno diritto ad essere retribuiti se si prendono le ferie, usufruiscono del congedo per malattia o si prendono cura di un familiare ammalato. Quando usufruiscono di congedo o permessi retribuiti, i dipendenti hanno diritto alla retribuzione minima, esclusi straordinari, maggiorazioni, indennità o gratifiche.
I lavoratori a tempo pieno e part-time hanno diritto a 4 settimane di congedo annuale all’anno. Alcuni lavoratori avranno diritto ad un supplemento di retribuzione definito supplemento per il congedo annuale (annual leave loading).
I dipendenti iniziano a maturare il congedo annuale non appena inizia il loro rapporto di lavoro. Il congedo annuale può essere:
- usufruito in qualsiasi momento durante i primi 12 mesi di lavoro
- per qualsiasi periodo di tempo, comprese giornate singole o parte di esse.
Il datore di lavoro e il dipendente devono concordare su quando prendere le ferie. Il datore di lavoro può negare la richiesta di ferie del dipendente solo se tale rifiuto è ragionevole.
Quando il rapporto di lavoro finisce, il dipendente ha diritto ad essere retribuito per le ferie maturate ma non usufruite.
L’importo cui ha diritto il lavoratore deve comprendere anche il supplemento per il congedo annuale (annual leave loading) se tale supplemento sarebbe stato pagato quando il dipendente ha preso le ferie durante il rapporto di lavoro.
Congedi particolari:
La lavoratrice e il lavoratore hanno diritto ad un permesso retribuito di tre giorni lavorativi all’anno in caso di grave infermità o di decesso del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente attestati da apposita documentazione. Oppure, in caso di grave infermità, si possono concordare con il datore di lavoro diverse modalità di svolgimento del lavoro. È prevista la possibilità in caso di gravi e documentati motivi familiari di disporre di un congedo continuativo o frazionato non superiore a 2 anni. Non vi è diritto a retribuzione ed il periodo non è computato nel calcolo dell’anzianità di servizio e ai fini della previdenza. Nel periodo di emergenza sanitaria, le forme di congedo (e permessi) possibili sono state ampliate, in particolare per alcune categorie di lavoratori.
Congedi di maternità e di paternità (astensione obbligatoria)
È vietato ricevere la prestazione di lavoro da parte della lavoratrice dipendente nel periodo compreso fra i 2 mesi prima della data presunta del parto e i 3 mesi dopo la data effettiva dello stesso. La lavoratrice, prima di assentarsi dal lavoro deve presentare, all’istituto erogatore -o all'INPS- e al datore di lavoro una domanda in carta semplice allegando un certificato medico di gravidanza con l’indicazione della presunta data del parto. Per tutto il periodo di congedo di maternità o paternità è riconosciuta un’indennità giornaliera pari all’80% dell’ultima retribuzione pagata dall’INPS, comprensiva di ogni altra indennità spettante per malattia. La lavoratrice può decidere di astenersi dal lavoro, sempre per un periodo di 5 mesi, da 1 mese prima del parto e fino ai 4 mesi successivi.
Il congedo di paternità è obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti e consiste in un periodo di astensione obbligatorio di 5 giornate ( più un ulteriore giorno di congedo facoltativo che è possibile richiedere previa rinuncia di un giorno di congedo da parte della madre) fruibile dal padre lavoratore dipendente anche adottivo e affidatario, entro e non oltre il quinto mese di vita del figlio. Il congedo di paternità prevede l’astensione dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità (3 mesi dopo il parto o per la parte residua di esso), in caso di:
morte o grave infermità della madre;
- abbandono del figlio da parte della madre;
- affidamento esclusivo del figlio al padre;
- rinuncia totale o parziale della madre lavoratrice al congedo di maternità alla stessa spettante in caso di adozione o affidamento di minore.
I congedi parentali (astensione facoltativa)
È prevista la facoltà nei primi 12 anni di vita del bambino, di fruire di un congedo dal lavoro per la durata massima di 10 mesi all’anno. Durante il periodo di congedo parentale, fino al sesto anno di vità del bambino, è dovuta l’indennità pari al 30% della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di 6 mesi. Se il reddito individuale è inferiore ad una determinata soglia (2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria), tale indennità spetta fino all’ottavo anno di vità del bambino.
È riconosciuto il diritto, durante l’orario di lavoro, di usufruire di permessi speciali retribuiti per l’effettuazione di esami prenatali e accertamenti clinici.
Ciascun genitore può anche scegliere di chiedere il congedo parentale a ore piuttosto che su base giornaliera. La fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga quadri-settimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale.
Congedi per malattia del figlio
Nei primi 8 anni di vita del bambino i genitori hanno diritto di assentarsi dal lavoro quando il proprio figlio si ammala, ma non si ha diritto alla retribuzione. La madre lavoratrice gode di un riposo giornaliero per allattamento presentando domanda al datore di lavoro. Al termine del periodo di congedo obbligatorio per maternità -o paternità-, e dei congedi facoltativi se richiesti le lavoratrici e i lavoratori hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Congedi per motivi di studio e formazione
Sono previste 3 tipologie:
- congedi per lavoratori studenti, che possono usufruire di permessi per esami;
- congedi per la formazione, per lavoratori con almeno 5 anni di anzianità di servizio, sospensione dal lavoro per un periodo non superiore ad 11 mesi nell'arco dell'intera vita lavorativa;
- congedi per la formazione continua, stabiliti dalla contrattazione collettiva.
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Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali |
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INPS |
Secondo l’ordinamento italiano, la cessazione del rapporto di lavoro, superato il periodo di prova, può avvenire:
- per risoluzione del rapporto da parte dell’azienda o del lavoratore/lavoratrice per avere l’interessato/a superato il periodo di conservazione del posto e l’eventuale periodo di aspettativa, nonché per invalidità permanente riconosciuta in base alla legge sull’assicurazione invalidità e vecchiaia;
- per risoluzione del rapporto da parte dell’azienda nei confronti del lavoratore/lavoratrice che sia in possesso dei requisiti pensionistici;
- per licenziamento individuale per giustificato motivo (oggettivo o soggettivo) o per giusta causa o per licenziamento collettivo;
- per risoluzione del rapporto da parte del lavoratore/lavoratrice per giusta causa;
- per dimissioni del lavoratore;
- per morte;
- per risoluzione consensuale o per scadenza del termine (in caso di rapporto di lavoro a tempo determinato).
A tutela del lavoratore, il licenziamento per giusta causa e giustificato motivo deve essere comunicato dal datore di lavoro nel rispetto delle formalità procedurali fissate dalla legge. Il lavoratore può, entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione, impugnare il licenziamento. Ai fini dell’efficacia dell’impugnazione, il lavoratore deve, entro 180 giorni, o depositare ricorso giudiziale al Giudice del lavoro o comunicare alla controparte l’eventuale richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato (in sede sindacale oppure presso gli uffici periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione Territoriale del Lavoro).
Se il giudice accerta che il licenziamento è discriminatorio, nullo o intimato in forma orale o per inabilità allo svolgimento delle mansioni in conseguenza di infortunio o malattia, ordina al datore di lavoro la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, oltre a condannarlo ad un risarcimento del danno e al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
In caso di licenziamento privo di giusta causa o di giustificato motivo, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro e condanna il datore di lavoro al pagamento di una indennità, per un importo che va da un minimo di 6 ad un massimo di 36 mensilità. Il lavoratore avrà diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro, solo laddove il giudice accerti l’insussistenza del fatto materiale, che ha determinato la giusta causa o il giustificato motivo di licenziamento.
In caso di licenziamento intimato senza l’indicazione dei motivi o in violazione della procedura prevista per i procedimenti disciplinari, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità, per un importo che va da un minimo di 2 ad un massimo di 12 mensilità.
In caso di recesso dal contratto di lavoro ciascuno dei contraenti, a norma dell’art. 2118 del codice civile, è tenuto a dare il preavviso nel termine e nei modi stabiliti dai contratti collettivi. In mancanza di preavviso, il recedente è tenuto verso l’altra parte a un’indennità equivalente all’importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso.
Con riferimento al sistema pensionistico, dal 1 gennaio 2012 la pensione di anzianità (che permetteva di anticipare l’età anagrafica del pensionamento a condizione che fossero maturati specifici requisiti contributivi) è stata sostituita dalla cd. pensione anticipata, i cui requisiti sono diversi, a seconda del momento nel quale i soggetti interessati abbiano cominciato a versare i contributi. Il diritto si perfeziona al raggiungimento di una quota data dalla somma tra l’età anagrafica minima richiesta e almeno 40 anni di contributi.
Per la pensione di vecchiaia, invece, il diritto è subordinato al compimento dell’età anagrafica. Dal 2019 l'età per la pensione di vecchiaia è fissata a 67 anni per tutte le categorie.
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Ministero del Lavoro |
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INPS |
Le “Confederazioni maggiormente rappresentative”, sono CGIL (Confederazione Generale Italiana del Lavoro), CISL (Confederazione Italiana Sindacati Liberi) e UIL (Unione Italiana del Lavoro). Oltre alle Confederazioni citate, è presente una considerevole quantità di sindacati che vengono definiti “autonomi”.
Le organizzazioni sindacali confederali sono strutturate in Federazioni di categoria nazionali, regionali e territoriali. Le Federazioni nazionali di categoria stipulano i Contratti collettivi nazionali di lavoro che valgono per tutti i lavoratori impiegati in un determinato settore, anche se non iscritti ai sindacati. Il lavoratore non è obbligato a iscriversi a un sindacato, ma se intende farlo si iscrive alla federazione nazionale di categoria che segue il settore produttivo in cui è occupato. L’iscrizione al sindacato può avvenire in due modi: a) dando l’autorizzazione al datore di lavoro a prelevare mensilmente sulla propria busta paga una cifra pari all’1% circa dell’importo lordo della retribuzione mensile (che poi verrà versata da quest’ultimo all’organizzazione sindacale di appartenenza); b) versando una quota direttamente al sindacato all’atto dell’iscrizione. In Italia, l’iscrizione al sindacato è una prassi abbastanza frequente: a tale proposito, risulta molto arduo fornire dati precisi, anche se vi è tradizione in tal senso, che permette di affermare che il tasso di sindacalizzazione è mediamente più elevato che in altri paesi europei. I sindacati, inoltre, offrono anche altri tipi di servizi: assistenza legale nelle vertenze contro i datori di lavoro, assistenza per pratiche di tipo previdenziale, assistenza per le pratiche di tipo fiscale. Nel luogo di lavoro (per le aziende con più di 15 dipendenti), con un meccanismo democratico di tipo elettorale, si costituisce una Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU), espressione della volontà unanime dei lavoratori (su base elettiva). Essa può essere formata anche con la presenza di organizzazioni sindacali diverse da quelle citate, purché raccolgano un consenso pari almeno al 5% dei votanti. La RSU ha potere negoziale, può contrattare, cioè, con la direzione aziendale le condizioni in cui si svolge il lavoro e, con queste, tutti gli aspetti che lo riguardano. Inoltre, essa ha il compito di consultare i lavoratori sulle decisioni del sindacato esterno e di partecipare ai comitati e alle commissioni che si costituiscono nel luogo di lavoro, per accordo fra le organizzazioni dei lavoratori e la direzione, per gestire insieme aspetti della vita aziendale.
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Confederazione Generale Italiana del Lavoro |
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Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori |
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Unione Italiana del Lavoro |
Se un lavoratore ritiene che il datore di lavoro non rispetti i suoi diritti contrattuali e sindacali può rivolgersi ad un’organizzazione sindacale o a un avvocato per far cessare tale situazione ed eventualmente ottenere un risarcimento del danno patrimoniale subìto. Sia nell’uno, sia nell’altro caso, viene dapprima tentata la via della conciliazione (una forma di accordo reciprocamente soddisfacente tra le parti); se tale strada risulta impraticabile, il lavoratore può citare in giudizio il datore di lavoro (facendosi assistere da un avvocato, di fiducia o fornito dal sindacato) dinanzi al giudice del lavoro, che dovrà dirimere la vertenza.
In Italia è possibile licenziare un lavoratore solamente per una “giusta” causa o giustificato motivo: se il lavoratore contesta la legittimità del licenziamento, può citare in giudizio il datore di lavoro per ottenere un risarcimento del danno patrimoniale subito.
Lo sciopero può considerarsi la principale forma di autotutela dei lavoratori. Il diritto di sciopero. Il diritto di sciopero, ai sensi dell’articolo 40 della Costituzione, si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano. La titolarità del diritto di sciopero è attribuita al singolo prestatore di lavoro, sia pubblico sia privato, il quale lo può esercitare senza il bisogno di alcun benestare sindacale. Tale diritto si configura come individuale quanto alla sua titolarità, ma collettivo quanto al suo esercizio, infatti la proclamazione deve essere collettiva. Lo sciopero è legittimo non solo quando è volto a finalità retributive, ma anche quando, più in generale, è proclamato in funzione di tutte le rivendicazioni riguardanti il complesso degli interessi dei lavoratori. È legittima qualsiasi forma di sciopero, ancorché attuata con modalità diverse dall’integrale sospensione dell'attività lavorativa, che non comprometta altri diritti costituzionalmente tutelati.
L’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e a salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati è disciplinato dalla legge n.146/1990 e successive modifiche ed integrazioni. In Italia, il ricorso allo sciopero avviene con una frequenza abbastanza elevata, ma l’unica conseguenza in cui incorre il lavoratore che aderisce a uno sciopero è la riduzione della propria retribuzione, in misura pari al numero di ore per cui si è astenuto dal lavoro. La chiusura temporanea, totale o parziale, dell’attività aziendale da parte del datore di lavoro (cd. serrata) al fine di esercitare pressione sui lavoratori, è consentita, a meno che non costituisca condotta antisindacale, cioè sia finalizzata a limitare o impedire l’esercizio dei diritti sindacali e di sciopero dei lavoratori.
Nel caso in cui il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti a impedire o a limitare l’esercizio della libertà e dell’attività sindacale nonché del diritto di sciopero, la legge prevede un rito molto celere, attivabile dagli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, dinanzi al giudice del lavoro, per far cessare il comportamento illegittimo e rimuoverne gli effetti.
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Tutela dei diritti sindacali |
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/rapporti-di-lavoro-e-relazion… |
Accordi interconfederali |
http://farecontrattazione.adapt.it/accordi-interconfederali/ |
L’espressione istruzione e formazione professionale si riferisce alle attività pratiche e ai corsi relativi a un’occupazione o a una professionalità specifica, finalizzati a preparare i partecipanti alla rispettiva carriera futura. La formazione professionale è uno strumento essenziale per ottenere il riconoscimento professionale e migliorare le possibilità di ottenere un impiego. È pertanto essenziale che i sistemi di formazione professionale in Europa rispondano alle esigenze dei cittadini e del mercato del lavoro al fine di facilitare l’accesso all’occupazione.
L’istruzione e la formazione professionale sono state un elemento essenziale della politica dell’UE sin dalla creazione della Comunità europea. Si tratta inoltre di un elemento cruciale della cosiddetta strategia di Lisbona dell’UE, che mira a trasformare l’Europa nella società basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo. Nel 2002 il Consiglio europeo ha ribadito questo ruolo fondamentale e stabilito un altro ambizioso obiettivo: rendere l’istruzione e la formazione europee rinomate a livello globale entro il 2010, sostenendo una serie di iniziative di portata mondiale e, in particolare, rafforzando la cooperazione nel settore della formazione professionale.
Il 24 novembre 2020 il Consiglio dell’Unione europea ha adottato una raccomandazione relativa all’istruzione e formazione professionale (IFP) per la competitività sostenibile, l’equità sociale e la resilienza.
La raccomandazione definisce i principi fondamentali per garantire che l’istruzione e formazione professionale si adatti agilmente alle esigenze del mercato del lavoro e offra opportunità di apprendimento di qualità sia per i giovani sia per gli adulti.
Pone un forte accento sulla maggiore flessibilità dell’istruzione e formazione professionale, sul rafforzamento delle opportunità di apprendimento basato sul lavoro, sull’apprendistato e su una migliore garanzia della qualità.
Inoltre tale raccomandazione sostituisce la raccomandazione EQAVET e comprende un quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell’istruzione e della formazione professionale aggiornato con indicatori e descrittori della qualità. Abroga la precedente raccomandazione ECVET.
Per promuovere tali riforme, la Commissione sostiene i centri di eccellenza professionale (CoVE) che riuniscono partner locali per sviluppare «ecosistemi delle competenze», che contribuiranno allo sviluppo regionale, economico e sociale, all’innovazione e alle strategie di specializzazione intelligente.
Erasmus+ è il programma dell’UE a sostegno dell’istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport in Europa.
Dispone di risorse finanziarie stimate a 26,2 miliardi di EUR, quasi il doppio rispetto al programma precedente (2014-2020).
Il programma 2021-2027 pone un forte accento sull’inclusione sociale, sulla transizione verde e digitale e sulla promozione della partecipazione dei giovani alla vita democratica.
Sostiene le priorità e le attività stabilite nello spazio europeo dell’istruzione, nel piano d’azione per l’istruzione digitale e nell’agenda per le competenze per l’Europa. Il programma
- sostiene inoltre il pilastro europeo dei diritti sociali,
- attua la strategia dell’UE per la gioventù 2019-2027,
- sviluppa la dimensione europea nello sport.
Chi può partecipare? Per saperne di più fare clicca qui.
Istruzione degli adulti e apprendimento permanente in Europa
L’apprendimento permanente è un processo che coinvolge tutte le forme di istruzione (formale, informale e non formale) e dura dal periodo prescolastico fino al pensionamento. Mira a consentire alle persone di acquisire e mantenere competenze essenziali lungo tutto l’arco della vita nonché ai cittadini di cambiare lavoro e spostarsi tra regioni e paesi in maniera libera. L’apprendimento lungo tutto l’arco della vita è anche un elemento centrale della summenzionata strategia di Lisbona, in quanto è fondamentale per l’autosviluppo e l’aumento della competitività e dell’occupabilità. L’UE ha adottato diversi strumenti per la promozione dell’istruzione degli adulti in Europa.
Uno spazio europeo dell’apprendimento permanente
Per fare dell’apprendimento permanente una realtà in Europa, la Commissione europea si è posta l’obiettivo di creare uno spazio europeo dell’apprendimento permanente. In tale contesto, la Commissione si concentra sull’individuazione delle esigenze sia dei discenti sia del mercato del lavoro, al fine di rendere l’istruzione più accessibile e, di conseguenza, creare partenariati tra le amministrazioni pubbliche, i fornitori di istruzione e la società civile.
Questa iniziativa dell’UE si basa sull’obiettivo di fornire competenze di base, rafforzando i servizi di consulenza e informazione a livello europeo e riconoscendo tutte le forme di apprendimento, comprese l’istruzione formale e la formazione informale e non formale.
Organizzazioni dell’UE promotrici dell’istruzione professionale in Europa
Con l’obiettivo di favorire la cooperazione e gli scambi nel settore della formazione professionale, l’UE ha istituito organismi specializzati nel settore della FORMAZIONE PROFESSIONALE.
Il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop) è stato creato nel 1975 come agenzia specializzata dell’UE per la promozione e lo sviluppo dell’istruzione e della formazione professionale in Europa. Con sede a Salonicco (Grecia) svolge attività di ricerca e analisi in materia di formazione professionale e diffonde le proprie competenze a vari partner europei, quali istituti di ricerca, università o strutture di formazione collegati.
La Fondazione europea per la formazione è stata istituita nel 1995 e opera in stretta collaborazione con il Cedefop. La sua missione consiste nell’aiutare i paesi partner (non appartenenti all’UE) a modernizzare e sviluppare i loro sistemi di formazione professionale.
Qualità della vita: in cima all’agenda delle politiche sociali dell’UE
Condizioni di vita favorevoli dipendono da un’ampia gamma di fattori, quali servizi sanitari di qualità, opportunità di istruzione e formazione o buone infrastrutture di trasporto, per citare solo alcuni aspetti che incidono sulla vita quotidiana e sul lavoro dei cittadini. L’UE si è posta l’obiettivo di migliorare costantemente la qualità della vita in tutti i suoi Stati membri e di tenere conto delle nuove sfide dell’Europa contemporanea, quali l’esclusione sociale o l’invecchiamento della popolazione.
Occupazione in Europa
Migliorare le opportunità di lavoro in Europa è una priorità fondamentale per la Commissione europea. Nell’ottica di affrontare il problema della disoccupazione e di aumentare la mobilità tra posti di lavoro e tra regioni, è in corso di sviluppo e di attuazione un’ampia serie di iniziative a livello dell’UE a sostegno della strategia europea per l’occupazione. Tra queste figurano la rete europea di servizi per l’impiego (EURES) e la panoramica europea delle competenze.
Salute e assistenza sanitaria nell’Unione europea
La salute è un valore prezioso, in quanto influisce sulla vita quotidiana delle persone e costituisce pertanto una priorità importante per tutti gli europei. Un ambiente sano è essenziale per il nostro sviluppo individuale e professionale e i cittadini dell’UE sono sempre più esigenti per quanto riguarda la salute e sicurezza sul lavoro e la disponibilità di ottimi servizi sanitari. Quando viaggiano all’interno dell’UE richiedono un accesso rapido e agevole alle cure mediche. Le politiche sanitarie dell’UE mirano a rispondere a tali esigenze.
La Commissione europea ha sviluppato un approccio coordinato alla politica sanitaria, mettendo in pratica una serie di iniziative che integrano le azioni delle autorità pubbliche nazionali. Le azioni e gli obiettivi comuni dell’Unione sono inclusi nei programmi e nelle strategie dell’UE in materia di salute.
L’attuale programma «UE per la salute» (2021-2027) è l’ambiziosa risposta dell’UE alla pandemia di COVID-19, che ha avuto un forte impatto sul personale medico e sanitario, sui pazienti e sui sistemi sanitari in Europa. Il nuovo programma «UE per la salute» andrà oltre la risposta all’emergenza per affrontare la resilienza dei sistemi sanitari.
Il programma «UE per la salute», istituito dal regolamento (UE) 2021/522, erogherà finanziamenti a soggetti, organizzazioni sanitarie e ONG dei paesi dell’UE o dei paesi terzi associati al programma.
Con il programma «UE per la salute», l’UE investirà 5,3 miliardi di EUR a prezzi correnti in azioni con un valore aggiunto europeo, integrando le politiche degli Stati membri e perseguendo uno o più degli obiettivi del programma:
- miglioramento e promozione della salute nell’Unione
- prevenzione delle malattie e promozione della salute
- iniziative internazionali in materia di sanità e cooperazione
- lotta alle minacce sanitarie transfrontaliere
- prevenzione, preparazione e risposta alle minacce sanitarie transfrontaliere
- integrazione delle riserve nazionali di prodotti essenziali di rilevanza per le crisi
- costituzione di una riserva di personale medico, sanitario e di sostegno
- miglioramento di medicinali, dispositivi medici e
prodotti di rilevanza per le crisi
- prezzi abbordabili per medicinali, dispositivi medici e prodotti di rilevanza per le crisi
- potenziamento dei sistemi sanitari, della loro
resilienza e dell’uso efficiente delle risorse
- rafforzamento di dati sanitari, strumenti e servizi digitali, della trasformazione digitale dell’assistenza sanitaria
- miglior accesso all’assistenza sanitaria
- sviluppo e attuazione della legislazione dell’UE in materia di salute e di un processo decisionale basato su elementi concreti
- cooperazione integrata tra i sistemi sanitari nazionali
L’istruzione nell’UE
L’istruzione in Europa ha radici profonde e una grande diversità. Già nel 1976 i ministri dell’Istruzione avevano deciso di istituire una rete di informazione per comprendere meglio le politiche e i sistemi di istruzione nella Comunità europea all’epoca in cui era composta da nove nazioni. Ciò rifletteva il principio secondo cui il carattere particolare di un sistema di istruzione di uno Stato membro avrebbe dovuto essere pienamente rispettato, mentre si sarebbe dovuta migliorare l’interazione coordinata tra i sistemi di istruzione, formazione e occupazione. Eurydice, la rete d’informazione sull’istruzione in Europa, è stata formalmente avviata nel 1980.
Nel 1986, l’attenzione si è spostata dallo scambio di informazioni agli scambi di studenti con l’avvio del programma Erasmus, divenuto ora il programma Erasmus+, spesso menzionato come una delle iniziative di maggior successo dell’UE.
I trasporti nell’UE
I trasporti sono stati una delle prime politiche comuni della Comunità europea. Dal 1958, quando è entrato in vigore il trattato di Roma, la politica dei trasporti dell’UE si è concentrata sull’eliminazione degli ostacoli alle frontiere tra gli Stati membri, consentendo così alle persone e alle merci di circolare rapidamente, in modo efficiente ed economico.
Questo principio è strettamente connesso all’obiettivo centrale dell’UE di un’economia dinamica e di una società coesa. Il settore dei trasporti genera il 10 % della ricchezza dell’UE misurata in termini di prodotto interno lordo, pari a circa mille miliardi di EUR l’anno. Inoltre fornisce più di dieci milioni di posti di lavoro.
Lo spazio Schengen
La convenzione di Schengen, in vigore dal marzo 1995, ha abolito i controlli alle frontiere all’interno dell’area degli Stati firmatari e creato un’unica frontiera esterna, in cui i controlli devono essere effettuati secondo un corpus comune di norme.
Oggi lo spazio Schengen comprende la maggior parte dei paesi dell’UE, ad eccezione di Bulgaria, Croazia, Cipro, Irlanda e Romania. Tuttavia, la Bulgaria, la Croazia e la Romania stanno progredendo nel processo di adesione allo spazio Schengen e applicano già in larga misura l’acquis di Schengen. Inoltre, hanno aderito allo spazio Schengen anche gli Stati non appartenenti all’UE: Islanda, Norvegia, Svizzera e Liechtenstein.
Trasporto aereo
La creazione di un mercato unico europeo del trasporto aereo ha comportato tariffe più basse e una scelta più ampia di vettori e servizi per i passeggeri. L’UE ha inoltre definito una serie di diritti per assicurare ai passeggeri aerei un trattamento corretto.
I passeggeri aerei hanno determinati diritti per quanto riguarda le informazioni in merito a voli e prenotazioni, danni ai bagagli, ritardi e annullamenti, negato imbarco, risarcimento in caso di incidenti o problemi con i pacchetti turistici. Questi diritti si applicano ai voli di linea e ai voli charter, nazionali e internazionali, in partenza da aeroporti dell’UE o diretti verso tali aeroporti in provenienza da aeroporti esterni all’UE, purché effettuati da una compagnia aerea dell’UE.
Negli ultimi 25 anni la Commissione si è molto attivata nel proporre la ristrutturazione del mercato europeo del trasporto ferroviario e nel rafforzare la posizione delle ferrovie rispetto ad altre modalità di trasporto. Gli sforzi della Commissione si sono concentrati su tre settori principali, tutti fondamentali per lo sviluppo di un’industria del trasporto ferroviario forte e competitiva:
- apertura del mercato del trasporto ferroviario alla concorrenza,
- miglioramento dell’interoperabilità e della sicurezza delle reti nazionali e
- sviluppo delle infrastrutture di trasporto ferroviario.
Sistema politico
L’Italia è una Repubblica parlamentare. Il Presidente, della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune e rimane in carica per 7 anni ed è rieleggibile, mentre il Parlamento ha la durata di 5 anni. il potere esecutivo in Italia viene esercitato dal Governo, composto dal Presidente del Consiglio, nominato dal Presidente della Repubblica, dai Ministri, da Vice Ministri e Sottosegretari e deve avere la fiducia delle due Camere. Il Parlamento, che ha il potere legislativo, è composto dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica.
Sistema amministrativo
La c.d. legge Delrio, in vigore da aprile 2014, ridisegna confini e competenze dell'amministrazione locale, con l’istituzione delle Città metropolitane guidate dai sindaci dei territori e la trasformazione delle province in “enti territoriali di area vasta” senza personale politico appositamente eletto e retribuito. Permangono solo due livelli amministrativi territoriali a elezione diretta: Regioni e Comuni.
Sistema giudiziario
Il sistema giudiziario italiano ordinario è articolato in due branche principali, competenti rispettivamente in materia civile e penale. Per l’amministrazione della giustizia civile sono competenti il Giudice di pace : si occupa delle cause di modico valore economico; il Tribunale: giudica in composizione monocratica (cioè un giudice solo), nell’ambito di una circoscrizione territoriale , in materia civile funge da organo giurisdizionale di 1° grado , per le cause di maggior valore nonché da giudice di appello rispetto alle sentenze del Giudice di Pace, e in materia penale opera come organo di primo grado (per i reati non riservati alla competenza della Corte d’Assise); tanto in materia civile quanto in materia penale le decisioni del tribunale come giudice di primo grado sono impugnabili davanti alla Corte d’Appello. In ogni distretto di Corte d’Appello è costituito un tribunale per i minorenni che ha competenza nei confronti dei minori di 18 anni. In ogni regione è costituito almeno un Tribunale Amministrativo Regionale. L’ordine pubblico è mantenuto dall’Arma dei Carabinieri, dalla Polizia, dalla Guardia di Finanza e dai Vigili Urbani.
Esiste anche la figura del Difensore civico che ha il compito di esaminare e segnalare le istanze dei cittadini contro i casi di cattiva amministrazione operati dagli Uffici comunali.
Collegamenti:
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Portale del diritto |
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Sito Corte costituzionale |
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Sito Corte dei conti |
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Sito Governo Italiano |
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Sito INPS – Istituto Nazionale Previdenza Sociale |
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Sito Ministero della Giustizia |
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Sito del Parlamento Italiano |
La retribuzione costituisce il principale obbligo del datore di lavoro a fronte della prestazione fornita dal lavoratore (cfr. artt. 2094 e 2099 cod. civ.). In Italia la retribuzione deve essere determinata da un accordo tra le parti sulla base del minimo contrattuale previsto dal contratto collettivo di riferimento. La retribuzione viene comunemente espressa al lordo delle imposte dirette trattenute alla fonte e dei contributi sociali posti a carico del datore di lavoro e del lavoratore dipendente e comprende tutti gli emolumenti corrisposti a vario titolo quali lo stipendio base e le competenze accessorie, i compensi in denaro o in natura (paga base, indennità integrativa speciale, mensilità aggiuntive, premi di risultato ed altre eventuali indennità). L’importo di ogni singola voce retributiva è normalmente stabilito nel contratto individuale o collettivo di lavoro. In Italia non è previsto il salario minimo garantito che è, attualmente, oggetto di discussione politica.
La parità di trattamento retributivo, a parità di mansioni, è sancita nell’ordinamento italiano esclusivamente per quanto riguarda il lavoro delle donne rispetto agli uomini e dei minori rispetto ai lavoratori maggiorenni (art. 37 Cost.).
L’imposizione fiscale sul reddito delle persone fisiche IRPEF è una imposta diretta e progressiva, proporzionale all’effettiva entità di tutti i redditi percepiti dal contribuente che, versa l’imposta in funzione degli scaglioni di reddito. La legge di bilancio 2022 è intervenuta sul sistema di calcolo dell’Irfef con un’ampia revisione dell’imposta che tocca sia le aliquote marginali legali sia gli scaglioni, nonché le detrazioni per tipo di reddito. Attualmente gli scaglioni sono 4, a seguito della soppressione dell’aliquota del 41% :
- fino a 15.000 euro 23%
- da 15.000 a 28.000 euro 25%
- da 28.000 a 50.000 euro 35%
- oltre 50.000 euro 43%
L'Imposta sul Valore Aggiunto (Iva) è un'imposta sui consumi che colpisce ogni fase della produzione di determinati beni e servizi. In Italia, l'aliquota ordinaria è del 22 per cento, a seguito dell'incremento entrato in vigore il 1 ottobre 2013.
I tributi locali si riferiscono ad imposte sulla casa (IMU) esclusa prima casa - di natura patrimoniale - calcolate in base ad aliquote comunali, tassa sui Rifiuti (TARI) e tassa sui servizi indivisibili, a carico del proprietario o dell’inquilino (esclusa prima casa). Queste imposte variano da città a città
La gestione delle tasse automobilistiche (bollo) - su veicoli e motoveicoli - è affidata alle Regioni; il calcolo della tariffa si base sui Kw o sui Cv.
Collegamenti:
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Ministero delle Finanza |
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INPS - Istituto Nazionale di Previdenza Sociale |
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Portale Italiano del Lavoro |
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Agenzia delle Entrate |
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Automobil Club Italiano (ACI) |
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Il Sole 24 ore |
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Associazione Difesa Consumatori |
I prezzi al consumo, a partire dal 2022, hanno risentito di un forte ripresa dell’inflazione, che a dicembre segna un + 11,6% stando ai dati definitivi sull'indice nazionale dei prezzi al consumo diffusi dall'ISTAT, con una media nazionale dell’8,1%.
Al rialzo dei prezzi ha contribuito l’aumento dei costi energetici e il carburante: il prezzo della benzina in Italia ha subito fortissimi rialzi nel 2022. I costi del trasporto pubblico, nonostante vari aumenti, sono comunque inferiori alla media europea, ma il costo dell’auto (Rca, bollo, carburante) è superiore del 42% rispetto alla media europea.
Le spese primarie (alimentari, bollette, tasse, ecc.) incidono per oltre il 70% del reddito familiare, il 10% in più rispetto alla media dell’Unione europea che è pari al 60%. La differenza sta nel minore reddito a disposizione, che per le famiglie italiane è inferiore del 25% rispetto alla media europea.
Unaricerca del Codacons basata su dati del Ministero dello Sviluppoha pubblicato una di classifica delle città italiane più care. il costo della vita è mediamente più alto al nord.la città più cara d’Italia per fare la spesa è Milano, dove alla settimana servono mediamente 116 €. Segue Aosta con 109,91 €, Genova con 107,91 €, Trieste 107,29 € e Bologna 105 €. Sempre sopra i 100 € di media Firenze con 104,70 €, Trento con 104,68 €, Torino e Roma con 103,96 € e 101,92 €.
È invece al di sotto della media nazionale il livello di spesa familiare nelle regioni del Sud:Napoli, Palermo e Catanzaro sono invece le città più economiche d’Italia, secondo la stessa ricerca: in media per fare la spesa settimanale servono rispettivamente 75,16 €, 86,97 € e 79,33 €.
Collegamenti:
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Istituto nazionale di statistica |
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Associazione consumatori |
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Unione consumatori |
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Codacons |
La maggioranza degli alloggi in affitto o in vendita sono rintracciabili da annunci su siti specializzati, agenzie immobiliari e di privati. I prezzi degli affitti e delle vendite variano a seconda della regione, della città e della zona. Per l’affitto di una casa il contratto va stipulato tra proprietario e inquilino, in forma scritta. Il contratto di affitto deve indicare la durata, il canone mensile di locazione, l’obbligo di preavviso in caso disdetta dal contratto, gli obblighi relativi alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria della casa. Deve essere firmato da inquilino e proprietario e registrato dal proprietario della casa all’Ufficio del Registro presso l’Agenzia delle Entrate, entro 20 giorni dalla stipula del contratto. L'imposta di registro è pari al 2% annuo del canone. Ogni anno bisogna rinnovare la registrazione. Generalmente è richiesto un deposito cauzionale, a favore del proprietario, pari a due o tre mensilità, che è restituita al termine del contratto. Se il contratto non viene registrato non sarà possibile ottenere le agevolazioni e le detrazioni fiscali previste dalla legge, sia per il proprietario che per l’inquilino. Per informazioni riguardanti le modalità di locazione, è possibile rivolgersi al SUNIA (Sindacato Unitario Nazionale Inquilini e Assegnatari), presente in tutte le regioni italiane. Per acquistare una casa, è possibile ottenere un mutuo ipotecario rimborsabile in 15 o 20 anni, rivolgendosi alle banche o istituti di credito, per un totale del 75% massimo sul prezzo totale dell’acquisto. È necessario consultare un notaio per verificare le condizioni di vendita e stipulare il contratto di acquisto.
Collegamenti:
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Sindacato Unitario Nazionale Inquilini e Affittuari |
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Agenzia delle Entrate |
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Portale agenzie immobiliari |
In Italia, i cittadini, residenti e stranieri regolarmente soggiornanti, hanno diritto all’assistenza sanitaria che prevede per gli adulti, il diritto alla scelta del medico di base e per i minori di 14 anni, del pediatra.
Per ricevere l’assistenza sanitaria è previsto l’obbligo di iscrizione (gratuita) al Servizio sanitario nazionale, scegliendo un medico di base o un pediatra, i cui nominativi sono inseriti in un apposito elenco disponibile presso gli uffici distrettuali dell’ASS.
All’atto dell’iscrizione viene rilasciata una tessera sanitaria che deve essere presentata per ricevere i servizi sanitari.
La Tessera Sanitaria è il documento personale che viene rilasciato a tutti i cittadini italiani aventi diritto alle prestazioni fornite dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN).
E’ gratuita, ha normalmente validità di 6 anni o pari alla durata del permesso di soggiorno e, alla scadenza della TS, viene inviata a cura del Ministero dell’Economia e delle Finanze, a tutti i cittadini assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale.
La Tessera Sanitaria è necessaria quando il cittadino si reca dal medico o dal pediatra, ritira un medicinale in farmacia, prenota un esame in un laboratorio di analisi, si sottopone ad una visita specialistica in ospedale o presso una ASL e, comunque, ogni qualvolta debba certificare il proprio codice fiscale.
La Tessera Sanitaria è prodotta, automaticamente, quando la ASL comunica i dati di assistenza al Sistema TS; la spedizione viene effettuata all'indirizzo di residenza presente, al momento della produzione, nella banca dati dell'Anagrafe Tributaria.
Il retro della Tessera Sanitaria, costituisce la Tessera Europea Assicurazione Malattia (T.E.A.M.).
I cittadini comunitari che vengono in Italia muniti della tessera TEAM (Tessera europea di Assicurazione Malattia) hanno diritto alle prestazioni mediche urgenti.
Presentando tale modello alle ASS (Azienda per i Servizi Sanitari) di competenza territoriale possono fruire di un trattamento medico sanitario equiparato a quello del cittadino italiano.
Per maggiori informazioni ed eventuali aggiornamenti, rivolgersi alla Azienda per i servizi sanitari competente per territorio (per gli indirizzi VEDI SITO WEB)
Collegamenti:
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Ministero della Salute |
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Elenco Aziende Sanitarie Locali |
http://www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_8_1_1.jsp?id=13 |
Tessera Sanitaria |
https://sistemats1.sanita.finanze.it/portale/tessera-sanitaria |
L'istruzione obbligatoria
L'istruzione obbligatoria ha la durata di 10 anni, da 6 a 16 anni di età, e comprende gli otto anni del primo ciclo di istruzione e i primi due anni del secondo ciclo, che possono essere frequentati nella scuola secondaria di secondo grado – statale – o nei percorsi di istruzione e formazione professionale regionale. Inoltre, per tutti i giovani si applica il diritto/dovere di istruzione e formazione per almeno 12 anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica professionale triennale entro il 18° anno di età.
L'istruzione obbligatoria può essere realizzata nelle scuole statali e nelle scuole paritarie, che costituiscono il sistema pubblico di istruzione, ma può essere assolta anche nelle scuole non paritarie o attraverso l'istruzione familiare. In questi ultimi due casi, però, l'assolvimento dell'obbligo di istruzione deve sottostare ad una serie di condizioni, quali l'effettuazione di esami di idoneità.
A conclusione del periodo di istruzione obbligatoria, solitamente previsto al termine del secondo anno di scuola secondaria di secondo grado, in caso lo studente non prosegua gli studi viene rilasciata una certificazione delle competenze acquisite.
Dopo il superamento dell'esame di Stato conclusivo dell'istruzione secondaria di secondo grado, lo studente può accedere ai corsi di istruzione terziaria (università, Afam e ITS). Alcuni corsi universitari sono a numero chiuso e gli studenti devono superare un test di accesso. In merito alla formazione universitaria, è stata avviata una riforma sostanziale del sistema universitario italiano che prevede un’articolazione in due cicli formativi: laurea di durata triennale detta Laurea (L) e la Laurea Specialistica o Magistrale, che prevede altri due anni di specializzazione (LS). Sono previste anche Lauree a ciclo unico, per le quali non è previsto alcun titolo dopo i primi tre anni, ma solo a compimento del ciclo, con la Laurea Magistrale.
Collegamenti:
Titolo/nome |
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Ministero dell’Istruzione Ministero dell’Università e della ricerca |
L’Italia è famosa in tutto il mondo per le sue bellezze uniche sia dal punto di vista naturalistico sia per il patrimonio storico e artistico, tanto da essere chiamata “il bel Paese”. Splendide città d’arte come Venezia, Ravenna, Ferrara, Bologna, Firenze, Siena, Roma, Napoli, Palermo ecc. costituiscono una indelebile testimonianza della sua storia, della sua cultura ed arte millenaria.
La cultura italiana è caratterizzata dalla sua lingua ufficiale, l'italiano, ma anche da una vasta gamma di dialetti regionali che rappresentano la diversità culturale e linguistica delle diverse regioni italiane. Ogni regione ha il suo dialetto distintivo, con caratteristiche fonetiche, lessicali e grammaticali uniche. I dialetti italiani sono molto importanti per la cultura italiana, in quanto rappresentano la storia e le tradizioni di ogni regione. In alcune parti dell'Italia, come in Sicilia o in Sardegna, ci sono anche dialetti che non sono immediatamente comprensibili agli italiani di altre regioni. Tuttavia, l'italiano standard è la lingua ufficiale dell'Italia e viene utilizzata per la comunicazione ufficiale e formale in tutto il paese.
Nonostante la presenza dei dialetti, la conoscenza dell'italiano standard è indispensabile per la vita quotidiana in Italia, soprattutto in ambito lavorativo e commerciale. Infatti, la maggior parte delle istituzioni, delle scuole e delle imprese utilizzano l'italiano come lingua ufficiale, e la conoscenza della lingua è un prerequisito per molte opportunità di lavoro e di studio nel paese.
La cultura italiana è famosa per l'amore per l'arte e la storia, quindi una delle attività culturali più popolari è la visita a musei, gallerie d'arte e siti storici. Inoltre, il teatro e la musica sono molto apprezzati in Italia, e ci sono molti festival e spettacoli di musica e teatro che si tengono in tutto il paese.
Per quanto riguarda le attività ricreative, il calcio è uno sport molto popolare in Italia, e molte persone seguono il campionato italiano di calcio con grande interesse. Ci sono anche molte attività all'aria aperta, come il trekking, l'arrampicata, il ciclismo e il nuoto, che sono molto praticate soprattutto nelle regioni montane e costiere.
L'intrattenimento serale in Italia varia a seconda delle città e delle regioni, ma una delle attività più diffuse è quella di uscire per un aperitivo o un buon bicchiere di vino con gli amici, che spesso si trasforma in una cena informale. Inoltre, in molte città ci sono club e discoteche che offrono serate di musica e balli, soprattutto nei fine settimana.
L'Italia è famosa per la sua cucina, quindi molte persone amano uscire per mangiare fuori o avvicinarsi alla grande varietà della cultura gastronomica sia dei più noti ristoranti delle città famose per la loro gastronomia, sia delle numerose piccole trattorie che si trovano negli angoli più caratteristici dei centri storici o lungo ogni strada d’Italia per provare le specialità locali nei ristoranti o nei mercati alimentari.
Collegamenti:
Titolo/nome |
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MINISTERO dei beni e delle attività culturali e del turismo |
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ENIT - Ente Nazionale Italiano per il Turismo |
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ITALIA NOSTRA - Ass. Naz. per la tutela del patrimonio storico, artistico e naturale |
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UNESCO ITALIA |
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BENI ECCLESIASTICI |
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DIMORE STORICHE |
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CITTA’ D’ARTE |
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ITALIAN TASTE |
Nascita
Alla nascita di un bambino, la struttura sanitaria rilascia l'attestazione di avvenuta nascita ai genitori, i quali, entro 10 giorni, devono dichiarare la nascita del figlio. Tale dichiarazione va resa presso la casa comunale (municipio) del Comune in cui è avvenuta la nascita del figlio o del Comune di residenza dei genitori.
Matrimonio
Occorre recarsi dall'Ufficiale di stato civile del Comune di residenza di uno dei futuri sposi e manifestare l'intenzione di sposarsi. Successivamente, l'Ufficiale di stato civile, assieme ai futuri sposi e alla presenza di due testimoni, procederà a formalizzare l'atto “pubblicazioni di matrimonio”, il cui estratto dovrà rimanere affisso per 8 giorni consecutivi presso le Case comunali di residenza dei prossimi coniugi. Trascorso il termine, viene rilasciato il certificato di avvenuta pubblicazione. Gli interessati avranno da allora 6 mesi di tempo per sposarsi, altrimenti il procedimento decade e deve essere ripetuto. La celebrazione del matrimonio può essere eseguita dal Sindaco o da un suo delegato, o da un Ministro del culto cattolico che, per il Concordato che vi è tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica, svolge le funzioni dello Stato sposando i due soggetti.
Morte
Qualora il decesso avvenga presso una struttura sanitaria o in privata abitazione, un medico dell'Asl competente compila un documento che attesta l'avvenuta morte e con quello il congiunto o l’erede dovrà recarsi dall'Ufficiale di stato civile per la compilazione dell'atto di morte e l'ottenimento del certificato di permesso di tumulazione. Se invece la morte avviene a seguito di incidente stradale o in circostanze "violente", oltre al documento del medico, occorre che venga prodotto l'atto di constatazione della morte da parte di un magistrato e il nullaosta al seppellimento, da parte della Procura della Repubblica, a seguito del quale verrà formalizzato l'atto di morte.
Riferimenti utili:
- DPR 3 11.2000 n. 396 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127 .
- Decreto Legislativo 19 gennaio 2017, n. 5
Adeguamento delle disposizioni dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, nonché modificazioni ed integrazioni normative per la regolamentazione delle unioni civili, ai sensi dell'articolo 1, comma 28, lettere a) e c), della legge 20 maggio 2016, n. 76. (17G00011) (GU Serie Generale n.22 del 27-01-2017)
SPID
Il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) è la chiave di accesso semplice, veloce e sicura ai servizi digitali delle amministrazioni locali e centrali.
Un’unica credenziale (username e password) che rappresenta l’identità digitale e personale di ogni cittadino, con cui è riconosciuto dalla Pubblica Amministrazione per utilizzare in maniera personalizzata e sicura i servizi digitali.
SPID consente anche l’accesso ai servizi pubblici degli stati membri dell’Unione Europea e di imprese o commercianti che l’hanno scelto come strumento di identificazione.
Con il sistema di accesso su cui si basa SPID, la Pubblica Amministrazione è ancora più vicina ai cittadini. Garantendo a tutti una modalità di accesso ai servizi online, che è sempre uguale ed intuitiva, SPID facilita la fruizione dei servizi online e semplifica il rapporto dei cittadini con gli uffici pubblici.
Anche il settore privato può trarre vantaggi dall’identità digitale, migliorando l’esperienza utente e la gestione dei dati personali dei propri clienti.
Collegamenti:
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Ministero della Giustizia |
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Comuni - Certificati |
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Anagrafe nazionale |
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SPID - Sistema pubblico di identità digitale |
In Italia, esistono vari mezzi di trasporto per spostarsi sia all'interno delle città sia tra le diverse regioni del Paese. I mezzi di trasporto più comuni sono:
- Automobile: l'automobile è uno dei mezzi di trasporto più utilizzati in Italia, soprattutto per spostamenti di breve e medio raggio. Tuttavia, il traffico può essere intenso nelle grandi città, soprattutto durante le ore di punta, e ci sono zone a traffico limitato e zone a pagamento.
- Motocicletta/scooter: la motocicletta o lo scooter sono mezzi di trasporto molto comodi per spostarsi in città, soprattutto nelle zone a traffico limitato. Il costo di acquisto e di manutenzione è generalmente inferiore rispetto all'automobile.
- Trasporto pubblico: in Italia, il trasporto pubblico locale è affidato alle aziende municipalizzate e comprende autobus, tram e metropolitane. Il costo dei biglietti varia a seconda della città e del tipo di mezzo utilizzato.
- Treno: il treno è un mezzo di trasporto molto comodo e veloce per spostarsi tra le diverse regioni italiane. In Italia esiste un'ampia rete ferroviaria, gestita dalle Ferrovie dello Stato (FS), che collega tutte le principali città del Paese.
- Aereo: l'aereo è utilizzato soprattutto per spostamenti di lungo raggio e per raggiungere le isole italiane. In Italia ci sono molti aeroporti, gestiti da diverse compagnie aeree.
I costi dei mezzi di trasporto dipendono dalle diverse opzioni disponibili e dal tipo di servizio scelto. Ad esempio, il costo di un biglietto dell'autobus urbano può variare da 1,50 euro a 2,50 euro, mentre il costo di un biglietto del treno può variare da pochi euro a diverse decine di euro, a seconda della distanza e della classe di viaggio. In generale, i costi dei mezzi di trasporto in Italia sono simili a quelli degli altri Paesi europei.
Infine, va sottolineato che in Italia esistono anche diverse opzioni di car sharing e bike sharing, che permettono di noleggiare automobili o biciclette a breve termine a prezzi convenienti.
Per informazioni riguardo i treni, gli aerei e altre reti di trasporto, si possono consultare i relativi siti internet riportati di seguito. In particolare: selezionando la località di interesse, sono consultabili gli orari, i percorsi, i prezzi, i servizi offerti etc.
È opportuno ricordare che prima di salire su un qualsiasi mezzo pubblico è necessario fornirsi di idoneo documento di viaggio acquistabile on-line e anche presso edicole e tabaccai.
Collegamenti:
Titolo/nome |
URL |
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti |
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Ferrovie dello Stato |
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treni Italo |
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Compagnie aeree |